La legge attribuisce all’amministrazione finanziaria la possibilità di integrare o modificare in aumento precedenti atti di accertamento (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), fino alla scadenza dei termini di decadenza, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per il medesimo anno d’imposta, acquisiti in un momento successivo rispetto all’emissione del primo avviso di accertamento.
Nella motivazione devono essere specificamente indicati – a pena di nullità – sia i nuovi elementi posti a fondamento dell’accertamento integrativo sia gli atti e i fatti dai quali essi sono stati desunti.