Forfettario ricavi percepiti per errore

Ricavi percepiti per errore in Forfettario: ecco la novità

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Nel Forfettario, i ricavi percepiti per errore non concorrono a formare il limite di 85.000 euro ragguagliati ad anno: è questo il nuovo orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 68/2026.

Non a caso parliamo di “nuovo orientamento”, in quanto con il precedente interpello n. 26/2026, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito l’esatto opposto, sostenendo che anche i ricavi incassati per errore e poi restituiti, concorrevano alla formazione del limite di ricavi di 85.000 euro.

Nel Forfettario i ricavi percepiti per errore concorrono alla formazione del limite di ricavi?

Ribadiamo che la risposta alla domanda “In Forfettario i ricavi percepiti per errore concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro? ” è no, a patto che si verifichino alcune condizioni.

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Andiamo con ordine e spieghiamo la nuova decisione dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’ente, il limite di 85.000 euro di ricavi da rispettare per accedere e mantenere il Regime Forfettario è costituito da “ […] i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario ”.

In questo contesto, secondo l’AdE, va valorizzato positivamente il comportamento virtuoso dei contribuenti che, quando hanno percepito dei compensi per errore e se ne sono accorti, hanno provveduto a rettificare.

Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il computo del limite di 85.000 euro sono da conteggiare soltanto le somme effettivamente spettanti.

In altre parole, se si incassano delle somme per errore e successivamente queste vengono restituite dal contribuente, esse non concorreranno alla formazione del limite di 85.000 euro di ricavi.

Questo principio è valido anche se la rettifica dei compensi percepiti per errore e la successiva restituzione di compensi non spettanti avviene nell’anno successivo, come nel caso specifico della contribuente dell’interpello 68/2026.

È opportuno fare un’ulteriore precisazione. Avendo percepito più ricavi per via dell’errore, la base imponibile della contribuente dell’interpello risultava maggiore e, di conseguenza, anche l’imposta sostitutiva versata risultava maggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto versare.

Per recuperare l’imposta versata in eccesso, a causa dell’errore, poi rettificato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due alternative:

  • presentare una dichiarazione integrativa, al netto dei compensi incassati per errore e poi restituiti
  • presentare un’istanza di rimborso presso la sede territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate

Prima di concludere, ripercorriamo le tappe che hanno portato a questa pronuncia dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è successo

Come abbiamo già accennato a inizio articolo, con l’interpello 26/2026, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto un orientamento penalizzante per i contribuenti in Regime Forfettario che avevano incassato per errore somme non dovute, anche se poi restituite.

Il caso riguardava una dottoressa che, per un errore dell’ASP, era stata inquadrata come pediatra e aveva quindi percepito compensi superiori al dovuto. Dopo aver segnalato l’errore, la contribuente aveva restituito le somme sia tramite bonifico sia mediante trattenute.

Nonostante ciò, quei compensi erano stati comunque considerati validi ai fini del computo della soglia di 85.000 euro del Regime Forfettario.
Secondo la precedente interpretazione, infatti, nel limite rientravano anche le somme incassate e poi restituite, sebbene non spettanti fin dall’origine. Il superamento della soglia comportava quindi l’uscita dal regime dall’anno successivo.

In questo contesto, attraverso un ordine del giorno, l’onorevole Massimo Garavaglia aveva impegnato il Governo a valutare una modifica normativa per escludere dalla soglia le somme percepite per errore e poi restituite.

Come detto, però, per fortuna dei contribuenti forfettari, l’Agenzia delle Entrate ha completamente ribaltato la sua precedente risposta: in Forfettario, i ricavi percepiti per errore non concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro.

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