Forfettario: l’imposta di bollo concorre ai ricavi?

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L’imposta di bollo concorre alla formazione dei 65.000 euro di ricavi?

Regime Forfettario: l’imposta di bollo concorre ai ricavi?

Prima di capire se l’imposta di bollo concorre ai ricavi, facciamo un passo indietro e vediamo innanzitutto quando bisogna inserirla in fattura.

Come saprai il Regime forfettario prevede diverse agevolazioni per i contribuenti che rispettano tutti i requisiti, tra questi vi è l’esonero dall’applicare l’IVA in fattura, ma su tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro dovrai applicare una marca da bollo da 2 euro.

La marca da bollo che inserirai sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro è un tributo che “sostituisce” l’IVA: in altre parole dunque possiamo dire che adottando il Regime forfettario emetterai fatture senza addebito IVA e che questa, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro sarà “sostituita” dalla marca da bollo da 2 euro.

L’imposta di bollo deve essere inserita sia sulle fatture cartacee sia sulle fatture elettroniche:

  • a fattura cartacea corrisponde marca da bollo cartacea (acquistata in tabaccheria con data antecedente a quella di emissione della fattura)
  • a fattura elettronica corrisponde imposta di bollo elettronica (inserirai in fattura che la marca da bollo è stata assolta in formato virtuale e trimestralmente pagherai la somma di tutti i bolli emessi in un determinato intervallo di tempo)

Può sorgere a questo punto una domanda: la marca da bollo sarà a spese di chi emette la fattura o di chi la riceve? Vediamolo assieme nel prossimo paragrafo.

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La marca da bollo sarà a spese di chi emette la fattura o di chi la riceve?

Arriviamo ora al nocciolo della questione. Forfettario: l’imposta di bollo concorre ai ricavi?

La risposta a questa domanda è: dipende.

Quando inserisci la marca da bollo puoi scegliere se inserirla a tuo carico oppure se preferisci addebitarla al cliente.

Se la marca da bollo inserita in fattura sarà a tuo carico, allora non concorrerà alla formazione dei ricavi pertanto al reddito imponibile.

Se invece scegli di addebitare i 2 euro della marca da bollo al tuo cliente, la questione cambia.

Con la Risposta n. 428/2022, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n.190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura“, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione dell’imposta di bollo addebitata al cliente, scrivendo quanto segue:

Il comma 64 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina << il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata>>. […]
Come chiarito nella risposta 67/E del 2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.

Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.”

Ne consegue che:

  • se non addebiti al tuo cliente i 2 euro dell’imposta di bollo, allora non concorrerà alla formazione dei ricavi dunque alla determinazione forfettaria del reddito (reddito imponibile che, ricordiamo, è la base su cui vengono calcolati imposta sostitutiva e contributi previdenziali)
  • se scegli di addebitare al tuo cliente i 2 euro dell’imposta di bollo, allora questi concorreranno ai ricavi (dunque anche al raggiungimento del limite dei 65.000 euro) e alla determinazione forfettaria del reddito.

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