Flat Tax soci Srl

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Flat Tax soci Srl

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I soci di una Srl possono accedere alla Flat Tax 2019?

Con Flat Tax 2019 si intende il Regime forfettario, che dal 2019 è stato ampliato a tutte le Partite Iva individuali che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 65.000 euro.

Oltre al limite di ricavi, per poter accedere al Regime forfettario è necessario non far parte di nessuna delle cause di esclusione previste dalla disciplina.

Una delle cause di esclusione che fa emergere più dubbi e domande è sicuramente quella relativa al controllo di Srl.

Analizziamo allora in questo articolo tale causa di esclusione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 9 del 10 Aprile 2019.

Flat Tax soci Srl: la causa di esclusione

La causa di esclusione riguardante i soci di Srl prevista dalla Normativa è la seguente:

“Non possono avvalersi del Regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:

  • partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR,

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  • ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

Quindi, la prima parte della Legge esclude dal Regime forfettario tutte le Partite Iva che possiedono una partecipazione in una società di persone, associazioni o imprese familiari, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Ad esempio, se al 31 dicembre dell’anno precedente sei in possesso di una quota di partecipazione in una SAS del 5%, nel nuovo anno sei escluso dal Regime forfettario, anche se la quota non è di controllo o l’attività esercitata non è la medesima.

La seconda parte, quella riguardante le Srl e le associazioni in partecipazioni, esclude invece dal Regime forfettario solo se si verificano contemporaneamente due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto nell’Srl;
  • l’esercizio di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con Partita Iva individuale.

Vediamo allora nello specifico quando l’Agenzia delle Entrate considera verificate queste due condizioni.

Flat Tax soci Srl: il controllo diretto o indiretto

La prima condizione affinché si verifichi la causa di esclusione è che vi sia il controllo diretto o indiretto nella Srl.

Quando si verifica il controllo diretto?

La Legge definisce controllate le società:

  • in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
  • in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
  • che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).

Mentre per il controllo di diritto è sufficiente verificare di possedere una partecipazione per almeno il 51% in una Srl, per il controllo di fatto e contrattuale bisogna valutare caso per caso.

Ad esempio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, si può parlare di controllo di fatto in caso di partecipazione al 50% in una Srl.

Il controllo contrattuale, invece, è possibile anche in assenza di quote di partecipazione nella Srl.

Quando si verifica il controllo indiretto?

La Legge definisce il controllo indiretto in questo modo:

  • ai fini dell’applicazione dei primi due punti (controllo di diritto e di fatto) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Cosa si intende per persona interposta?

Nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Ad esempio, secondo l’Agenzia delle Entrate, se la moglie di un contribuente in Regime forfettario detiene una partecipazione al 50% in una Srl (che svolge attività economica riconducibile a quella del contribuente in Regime forfettario), il contribuente sarà escluso dal Regime forfettario.

Flat Tax soci Srl: attività economica riconducibile

Oltre al controllo diretto o indiretto nella Srl, affinché si verifichi la causa di esclusione è anche necessario che l’attività economica svolta dalla Srl sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con Partita Iva.

Cosa significa attività economica riconducibile?

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, occorre considerare l’attività effettivamente svolta in concreto dalla Srl e dal contribuente, indipendentemente dai Codici ATECO utilizzati.

Per avere parametri di riferimento oggettivi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che perché l’attività economica sia riconducibile devono verificarsi contemporaneamente tre condizioni:

  • i Codici ATECO delle attività della Srl e del contribuente (attribuibili sulla base delle attività effettivamente esercitate) devono appartenere alla medesima sezione ATECO;
  • il contribuente fattura alla Srl (effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl);
  • tali costi sono fiscalmente deducibili per la Srl.

Se manca una di queste tre condizioni, l’attività economica non è considerata direttamente o indirettamente riconducibile.

Ad esempio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, un contribuente svolge un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

La causa di esclusione non opera se la Srl controllata svolge invece un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione), anche se il contribuente dovesse fatturare alla Srl, e tali costi fossero deducibili per la Srl.

Quando deve essere verificata la causa di esclusione?

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, per questa causa di esclusione assume rilevanza l’anno di applicazione del Regime forfettario.

Perchè solo al termine dell’anno si potrà valutare se le attività economiche svolte dalla Srl e dal contribuente sono direttamente o indirettamente riconducibili.

Se nell’anno di applicazione del Regime forfettario verifichi che la Srl controllata ha svolto attività economica direttamente o indirettamente riconducibile alla tua attività con Partita Iva, allora l’anno successivo sarai escluso dal Regime forfettario.

Pertanto, se nel 2019 applichi il Regime forfettario (perché rispetti le altre cause di esclusione previste dalla Normativa) e in tale anno rientri in questa causa di esclusione, nel 2020 sarai escluso dal Regime forfettario.

Tuttavia, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate negli interpelli posti dai contribuenti, come vedremo nel prossimo paragrafo, se smetti di fatturare a partire dal 10 aprile 2019 nei confronti della Srl controllata (data di uscita della Circolare N. 9), o sei amministratore ed entro fine anno cessi dalla carica di amministratore, non incorri nella causa di esclusione e quindi potrai applicare il Regime forfettario anche nel 2020.

Flat Tax soci Srl: risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ha risposto a diversi interpelli (quesiti) posti da parte di contribuenti che avevano dubbi riguardanti la causa di esclusione relativa ai soci di Srl.

Vediamoli nel dettaglio.

ISTANZA DI INTERPELLO 10/04/2019 N. 108

Sono un Commercialista (Codice ATECO 69.20.11) proprietario di una quota pari al 50% di una Srl che svolge l’attività di revisione e certificazione dei bilanci (Codice ATECO 69.20.20), di cui risulto rappresentante legale.

Nel 2018 ho conseguito ricavi inferiori a 65.000 euro.

Posso accedere al Regime forfettario?

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa ostativa riguardante i soci di Srl, in quanto:

  • risulta integrato il controllo di fatto nella società Srl;
  • così come anche l’attività economica riconducibile, in quanto:
      • i Codici ATECO delle due attività ricadono nella stessa sezione ATECO (la sezione M);
      • il contribuente percepisce compensi di amministratore;
      • tali compensi sono deducibili in capo alla Srl.

Pertanto, in assenza delle altre cause di esclusione, il contribuente può aderire al Regime forfettario nel 2019, ma decadrà dal Regime forfettario nel 2020.

Tuttavia, potrà permanere nel Regime forfettario anche nel 2020 se nel 2019 dovesse cessare dalla carica di amministratore.

ISTANZA DI INTERPELLO 23/04/2019 N. 117

Sono un libero professionista che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali (Codice ATECO 69.20.12) proprietario di una quota pari al 20% di una Srl che svolge la stessa attività, con stesso Codice ATECO, di cui sono anche presidente del consiglio di amministrazione.

I miei genitori detengono il 60% delle quote della società.

Non ho mai emesso fattura nei confronti della società e non intendo farlo in futuro.

Nel 2018 ho rispettato il limite di ricavi di 65.000 euro.

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa di esclusione riguardante i soci di Srl in quanto:

  • è integrato il controllo indiretto nella Srl;
  • così come l’attività economica riconducibile, in quanto:
      • i Codici ATECO delle attività appartengono alla stessa sezione ATECO (la sezione M);
      • si ritiene che il contribuente dovrà percepire compensi di amministratore della Srl;
      • tali compensi sono deducibili da parte della Srl.

Pertanto, il contribuente nel 2019 può aderire al Regime forfettario in assenza delle altre cause di esclusione, tuttavia decadrà dal Regime nel 2020.

Tuttavia, se il contribuente cessa dalla carica di amministratore nel 2019, nel 2020 potrà rimanere nel Regime forfettario.

ISTANZA DI INTERPELLO 23/04/2019 N. 118

Sono un Commercialista e ho aperto insieme a un collega una società tra professionisti che svolge attività di servizi offerti da dottori commercialisti (Codice ATECO 69.20.11) nella forma di Srl.

Entrambi deteniamo il 50% delle quote della società, tramite la quale svolgiamo attività di consulenza a un novero di clienti completamente diverso rispetto a quello con Partita Iva personale.

Posso aderire al Regime forfettario?

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche in questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa di esclusione riguardante i soci di Srl, in quanto:

  • è integrato il controllo di fatto nella Srl;
  • così come l’attività economica riconducibile, dal momento che:
      • le due attività appartengono alla stessa sezione ATECO (la sezione M),
      • il contribuente percepisce compensi da amministratore dalla Srl;
      • la quale deduce tali costi dalla propria base imponibile.

Pertanto, il contribuente nel 2019 può accedere al Regime forfettario se non rientra nelle altre cause di esclusione, tuttavia sarà escluso dal Regime nel 2020.

Tuttavia, se il contribuente cessa dalla carica di amministratore nel 2019, nel 2020 potrà permanere nel Regime forfettario.

ISTANZA DI INTERPELLO 23/04/2019 N. 119

Sono un Ingegnere titolare di Partita Iva (Codice ATECO 71.12.10), titolare dell’1% di una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni da diporto (Codice ATECO 33.15.00) e sono preposto alla gestione tecnica di tale società.

La figura di “preposto” determina il controllo della società e quindi comporta l’esclusione dal Regime forfettario?

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate in questo caso non fornisce un chiarimento sulla figura del preposto, in quanto si limita a dire che, a prescindere dalla circostanza se la figura del preposto determini una forma di controllo della società, la causa di esclusione in ogni caso non opera se l’attività effettivamente esercitata dalla Srl è riconducibile a una sezione ATECO differente (circostanza non appurabile in sede di interpello).

Dunque, se i Codici ATECO dichiarati corrispondono ai Codici ATECO relativi alle effettive attività esercitate, il contribuente non rientra nella causa di esclusione relativa ai soci di Srl.

Pertanto, oltre che accedere in ogni caso al Regime forfettario nel 2019, in assenza di tale causa di esclusione e delle altre cause di esclusione, potrà permanere nel Regime anche nel 2020.

ISTANZA DI INTERPELLO 23/04/2019 N. 121

Sono titolare di una ditta individuale, Codice ATECO 70.22.09.

Inoltre sono liquidatore (senza alcuna retribuzione) di due Srl in liquidazione volontaria, di cui detengo nella prima il 10% delle quote, nella seconda il 60% delle quote, registrate con lo stesso Codice ATECO.

Entro il mese di Febbraio si prevede il deposito dei Bilanci finali di Liquidazione, con richiesta di cancellazione delle due società.

Posso accedere al Regime forfettario?

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente nel 2019 può comunque accedere al Regime forfettario perché la causa di esclusione va valutata in tale anno.

Il contribuente non rientra nella causa ostativa per quanto riguarda la prima Srl partecipata, in quanto non controllata.

Per quanto riguarda la seconda Srl, se come dichiarato dal contribuente nel 2019 egli non effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl controllata, la quale a sua volta deduce tali costi, il contribuente non rientra nella causa ostativa.

Pertanto potrà permanere nel Regime forfettario anche nel 2020.

ISTANZA DI INTERPELLO 23/04/2019 N. 126

Sono un Commercialista (Codice ATECO 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti) e detengo il 49% delle quote di partecipazione in una società tra professionisti in forma di Srl, che opera con stesso Codice ATECO.

Sono co-amministratore della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Posso accedere al Regime forfettario?

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente può comunque accedere al Regime forfettario nel 2019, in assenza delle altre cause di esclusione, in quanto la verifica della causa di esclusione relativa ai soci di Srl va valutate in detto anno.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa di esclusione in esame, in quanto:

  • è integrato il controllo di fatto;
  • così come l’attività economica riconducibile, dato che:
      • la sezione ATECO delle due attività è la medesima (la sezione M);
      • il contribuente percepisce compensi dalla Srl;
      • la quale deduce tali costi.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate apre ad un’importante interpretazione, in quanto afferma che, dato che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla causa di esclusione relativa ai soci di Srl sono arrivati solo il 10 Aprile 2019, se non è effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a decorrere da tale data, il contribuente non decadrà dal Regime forfettario nel 2020.

Pertanto, il contribuente potrà continuare a beneficiare del Regime forfettario nel 2020 se non emetterà alcuna fattura alla Srl dopo il 10 aprile 2019, oppure se cesserà dalla carica di amministratore nel 2019.

ISTANZA DI INTERPELLO 30/04/2019 N. 133

Esercito attività di mediazione immobiliare (Codice ATECO 68.31.00), sono titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl (stesso Codice ATECO) pari al 72% e sono amministratore della stessa.

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In ogni caso il contribuente può aderire al Regime forfettario nel 2019, in quanto è in tale anno che si deve verificare la causa di esclusione relativa ai soci di Srl.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa di esclusione relativa ai soci di Srl, in quanto:

  • è integrato il requisito del controllo di diritto;
  • così come il requisito dell’attività economica riconducibile:
      • la sezione ATECO è la stessa (la sezione L);
      • il contribuente percepisce compensi come amministratore dalla Srl;
      • la quale deduce tale costo.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente può comunque rimanere in Regime forfettario anche nel 2020 se non effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl dopo il 10 aprile 2019, oppure se cessa dalla carica di amministratore della Srl controllata entro il 2019.

Flat Tax soci Srl: amministratore

Dopo aver analizzato gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate relativi ai soci di Srl, per quanto riguarda gli amministratori possiamo concludere quanto segue:

  • se l’attività di amministratore è inerente a quella svolta con Partita Iva, ed è quindi tassata con imposta sostitutiva, è possibile che si verifichi la causa di esclusione relativa ai soci di Srl, se la società Srl è controllata;
  • mentre se dall’attività di amministratore percepisci redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto l’attività non è inerente a quella svolta con Partita Iva, non opera la causa di esclusione relativa ai soci di Srl (in quanto non sono redditi tassati con imposta sostitutiva), ma potrebbe operare la causa di esclusione relativa al datore di lavoro dipendente (se più del 50% dei tuoi ricavi o compensi derivano da tale società).

Se hai bisogno di ulteriori informazioni riguardanti il Regime forfettario o la Flat Tax 2020, puoi richiedere assistenza ai nostri esperti.

 

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