Flat Tax Intrastat

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Flat Tax Intrastat

Quali sono gli obblighi Intrastat per chi accede alla Flat Tax 2023?

Con Flat Tax 2023 intendiamo il Regime forfettario 2023, che con la Legge di Bilancio 2023 è stato ampliato a tutte le Partite Iva che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 85.000 euro.

Uno dei vantaggi che comporta l’accesso al Regime forfettario è che, in linea generale, sei esonerato dall’applicazione dell’Iva.

Ciò comporta che non dovrai applicare l’Iva nelle tue fatture, ma non potrai nemmeno detrarti l’Iva suoi tuoi acquisti.

Tuttavia, sono previste regole particolari sia riguardanti l’Iva, sia riguardanti ulteriori obblighi, come la presentazione del modello Intrastat, per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie.

Le operazioni intracomunitarie sono quelle operazioni che avvengono tra un’attività economica italiana e un’altra che si trova in un altro Stato dell’Unione Europea.

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Il Modello Intrastat è invece il documento attraverso il quale l’Agenzia delle Dogane riceve le informazioni riguardanti tutte le operazioni effettuate sul territorio europeo tra i soggetti titolari di Partita Iva.

Approfondiamo allora in questo articolo l’argomento dell’Intrastat nelle operazioni intracomunitarie.

Regola generale Intrastat in Regime forfettario

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 10/E del 4 aprile 2016, i soggetti che appartengono al Regime forfettario sono tenuti alla redazione dei Modelli Intrastat con riferimento:

  • Alle operazioni intracomunitarie di servizi rese e ricevute;
  • Agli acquisti intracomunitari di beni, se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno precedente non ha superato i 10.000 euro, e dal momento in cui, nell’anno in corso, tale limite dovesse essere superato.

Quindi i soggetti in Regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat in caso di:

  • Cessioni intracomunitarie di beni;
  • Acquisti intracomunitari di beni, se nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 10.000 euro , e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è stato superato.

Dal 1 Gennaio 2022 a seguito della determinazione del 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, dal 2022, in tema di Intrastat vi sono state le seguenti novità:

  • inserimento del nuovo modello Intra 1-sexies, attraverso il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (cd. call-off stocks, recepito a livello nazionale ad opera del recente D.Lgs. n. 192/2021);
  • eliminazione, per gli acquisti intracomunitari, della presentazione del modello Intrastat trimestrale (di fatto, è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409/2017);
  • per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat è stata innalzata a euro 350.000 la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Inoltre, all’interno del modello acquisti non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato, nonché codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
  • in merito ai servizi a livello comunitario ricevuti (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), riepilogati nel modello Intrastat “2-quater servizi ricevuti”, sono state previste le seguenti semplificazioni:
    • abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409/2017);
    • eliminato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993), è stato introdotto l’obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. A tale riguardo, si evidenzia che il dato sull’origine segue le regole doganali e, quindi:
    • per le merci unionali, bisogna fare riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri, allo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;
    • per i beni non unionali, bisogna fare riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

Flat Tax Intrastat: acquisti intracomunitari di beni

In caso di acquisto di beni intracomunitari, per i contribuenti in Regime forfettario bisogna distinguere a seconda che si superi o meno la soglia dei 50.000 euro.

SOTTO LA SOGLIA DI 10.000 EURO

Se nell’anno precedente hai effettuato acquisti intracomunitari di beni senza superare la soglia di 10.000, o se nell’anno in corso non hai ancora superato tale soglia, non dovrai compiere alcuna azione.

Sarai infatti considerato al pari di un soggetto privato, per cui il soggetto estero che ti cede il bene comprenderà nel prezzo l’Iva prevista nel suo Paese.

NB: L’ammontare complessivo degli acquisti per il calcolo del limite di 50.000 euro è da prendere al netto dell’Iva.

SOPRA LA SOGLIA DI 10.000 EURO

Se invece superi tale soglia, dovrai necessariamente:

  • Iscriverti al VIES;
  • Versare l’Iva attraverso F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione, dopo aver integrato la fattura ricevuta dal soggetto intracomunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
  • Dal 01/01/2018 la presentazione del Modello Intra-2 Bis non è più obbligatoria (tranne nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hai realizzato acquisti intracomunitari di beni per almeno 200.000 euro).

Nel caso in cui la presentazione sia obbligatoria, il Modello deve essere presentato, con cadenza mensile, a partire dal 25 del mese successivo a quello in cui hai superato tale soglia.

Flat Tax Intrastat: acquisti intracomunitari di servizi

In caso di acquisti intracomunitari di servizi dovrai necessariamente:

  • Iscriverti al VIES;
  • Integrare la fattura di acquisto e versare l’Iva entro il 16 del mese successivo all’operazione tramite F24;
  • Dal 01/01/2018 la presentazione del Modello Intra-2 Quater non è obbligatoria (tranne nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hai ricevuto servizi intracomunitari per almeno 100.000 euro).

Se la presentazione del Modello è obbligatoria, devi presentare tale Modello, con cadenza mensile, a partire dal 25 del mese successivo al superamento della soglia di 100.000 euro.

Flat Tax Intrastat: cessioni intracomunitarie di beni

Se effettui cessioni intracomunitarie di beni, per i soggetti in Regime forfettario tali operazioni vengono trattate esattamente come quelle effettuate all’interno dei confini nazionali.

Dovrai solo inserire in fattura la seguente dicitura: “La cessione in oggetto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.

Flat Tax Intrastat: cessioni intracomunitarie di servizi

Se effettui cessioni intracomunitarie di servizi dovrai obbligatoriamente:

  • Iscriverti al VIES;
  • Emettere fattura senza applicazione dell’Iva e con la dicitura “Reverse charge”;
  • Compilare il Modello Intra-1 Quater trimestrale (da presentare il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento) o mensile (se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento hai superato la soglia di 50.000 euro), da presentare il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Se sei un contribuente che acquista o vende beni e servizi all’estero, potrai affidarti ai servizi di FlexTax, in quanto abbiamo previsto un servizio aggiuntivo per la gestione della contabilità anche dei soggetti che operano con l’estero. Dovrai semplicemente scegliere il servizio che più si addice alle tue esigenze.

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