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Aggiornamenti fattura elettronica per forfettario – 19 Aprile 2022

La bozza del nuovo Decreto PNRR, approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022,  prevede ufficialmente l’obbligo di fattura elettronica anche  per i forfettari, precisamente dal 1 Luglio 2022.

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 160/2019) il Governo Italiano ha richiesto nuovamente all’Unione Europea l’estensione di tale obbligo anche ai regimi agevolati che prima erano stati esonerati: richiesta già presentata nel 2020, con risposta negativa da parte dell’Unione Europea.

Al momento saranno esenti da tale onere fino al 2024 i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. 

Aggiornamenti fattura elettronica per forfettario – 10 Dicembre 2021

L’obbligo di emettere fatture elettronica per i contribuenti in Regime Forfettario ormai è questione di giorni. Il Coreper II (Comitato dei rappresentanti permanenti Europei) ha dato il suo parere favorevole all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024 e a includere le attività in Regime Forfettario, attualmente esenti.

Ora, per la piena ufficialità, bisognerà aspettare il via libera finale in uno dei prossimi Consigli Ue e la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale Comunitaria”, questione di giorni, probabilmente entro metà dicembre.

A quel punto la palla passerà al Governo italiano che dovrà decidere tempi e modalità  su come e quando estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle attività in regime forfettario ora escluse.

Aggiornamenti sulla fatturazione elettronica per il Regime Forfettario – Novembre 2021

Da qualche tempo uno degli argomenti in primo piano nell’ambito della Legge di Bilancio 2022 è l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024 e il coinvolgimento in tale obbligo dei regimi agevolati, ovvero il regime Forfettario e quello dei minimi.

Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa succederà per la fatturazione elettronica per i contribuenti Forfettari, gli aggiornamenti, perché è stata avanzata tale richiesta dalla Repubblica Italiana e qual è la risposta dell’Unione Europea.

Fatturazione elettronica per i forfettari: vantaggi previsti

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Da quando, nel 2019, è stata resa obbligatoria la fatturazione elettronica, sia per le transazioni B2B sia per quelle B2C, sono stati riscontrati dei benefici per quanto riguarda la lotta alla frode e l’evasione, oltre alla semplificazione dei controlli. Le ragioni della richiesta del prolungamento dell’obbligo trovano le loro fondamenta in diverse motivazioni:

  • l’efficacia preventiva sull’adozione di comportamenti fraudolenti;
  • la riduzione dei tempi di verifica;
  • una più efficace analisi sull’andamento dell’economia, in particolare durante il periodo Covid-19 .

Secondo il Governo, estendendo l’obbligo anche ai regimi agevolati, questo meccanismo ne risulterebbe potenziato poiché, oltre all’abbattimento dei costi di stampa, diminuirebbe il rischio di errore durante l’archiviazione e la compilazione dei dati. Inoltre, si avrebbero dei vantaggi nelle analisi di rischio e nell’utilizzo di strumenti predittivi sia da parte del Governo che dei contribuenti.

Anche se i regimi agevolati non sono ancora obbligati alla fatturazione elettronica (tranne che verso la Pubblica Amministrazione), un incentivo verso il suo utilizzo era già stato fatto.

Infatti, nella Legge di Bilancio 2020 era stato previsto un trattamento premiale per chi, in regime Forfettario, pur essendo esonerato dall’obbligo di fattura elettronica, si avvalesse solo dell’emissione di queste ultime: gli anni di accertamenti fiscali dal parte dell’Agenzia delle Entrate sono stati ridotti da 5 a 4 anni.

Sorge spontanea la domanda: in base a quanto esposto dall’Italia, come si è pronunciata l’Unione Europea?

Fatture elettroniche Forfettari: aggiornamenti dall’Unione Europea

Nel documento di risposta emanato dalla Commissione Europea il 5 novembre 2021, viene accolta la proposta di proroga ed estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’ultimo passaggio sarà la delibera del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere resa ufficiale nella prima metà di dicembre. Se il responso fosse positivo allora l’Italia potrà:

  • prolungare l’obbligo della fatturazione elettronica per altri tre anni;
  • cancellare dall’esonero i regimi forfettari e i minimi.

Una volta avuta la risposta definitiva, sarà compito del Governo italiano emanare un documento con tutte le disposizioni del caso, per esempio le tempistiche di adattamento (come accadde nel 2019) e la data dalla quale partirà l’effettiva obbligatorietà.

Tutte le informazioni nel presente articolo verranno aggiornate appena sarà nota l’ufficialità della risposta.

Differenze tra fatture cartacee ed elettroniche

Le differenze tra le fatture cartacee e quelle elettroniche nel Regime Forfettario sono minime ma comunque molto importanti. Le diciture obbligatorie per rendere la fattura valida rimangono le stesse:

  •  “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.”

Se sei un libero professionista (quindi non iscritto in Camera di Commercio) dovrai riportare:

  • “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2104 e successive modificazioni”.

Inoltre, essendo iscritto alla Gestione Separata Inps, avrai la possibilità di applicare la rivalsa Inps del 4% (una maggiorazione applicata all’importo della prestazione). Questa concorrerà alla formazione dei ricavi e quindi del reddito imponibile, sarà soggetta ad imposte e contributi e andrà a concorrere pertanto alla formazione del massimale di 65.000 €, superato il quale sarai escluso dal Regime Forfettario.

Nel Regime Forfettario, alle fatture con importo superiore ai 77,47€, va applicata l’imposta di bollo di 2 €, proprio perché questo regime fiscale non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura.

Sulle fatture cartacee l’imposta di bollo si assolve applicando la marca da bollo cartacea, acquistata in tabaccheria, mentre nelle fatture elettroniche va assolta in modo virtuale alle scadenze previste per le fatture elettroniche.

In generale, l’imposta di bollo virtuale va assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. A questa regola però ci sono delle eccezioni:

  • Fatture emesse nel primo trimestre dell’anno: per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 marzo, l’imposta di bollo va versata entro il 31 maggio. Se l’importo è inferiore a 250€ si può spostare il pagamento al 30 settembre.
  • Fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno: per le fatture emesse dal 1 aprile al 30 giugno, l’imposta di bollo va versata entro il 30 settembre. Se l’importo e inferiore a 150€ si può spostare il pagamento al 30 novembre.
  • Fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno: per le fatture emesse dal 1 luglio al 30 settembre, l’imposta di bollo va versata entro il 30 novembre.
  • Fatture emesse nel quarto trimestre dell’anno: per le fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre, l’imposta di bollo va versata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il totale degli importi da versare sarà fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate: accedendo alla tua area riservata sul sito troverai l’F24 predisposto per il pagamento che dovrà essere effettuato per via telematica.

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