Aggiornamento
Con l’approvazione del Decreto 81/12, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati è stato reso definitivo.
In compenso, i professionisti sanitari, se tenuti, devono tramettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse a privati, così da permettere a questi ultimi di predisporre deduzioni e detrazioni nelle loro precompilate.
Con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2024, il divieto di fatturazione elettronica agli operatori sanitari per le prestazioni che offrono ai privati è prorogato per tutto il 2025.
Ciò significa che quando un professionista sanitario, come un medico, uno psicologo o un dentista emette una fattura nei confronti di un privato cittadino per una prestazione che ha erogato, questa fattura dovrà obbligatoriamente essere in formato cartaceo, se non vorrà incorrere in sanzioni molto aspre.

Per alcuni professionisti, i dati della fattura emessa in queste modalità dovranno poi essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, così da permettere le detrazioni e le deduzioni in sede di presentazione del 730 per i pazienti.
Puoi approfondire nel nostro articolo dedicato:
Esteso fino a fine 2025 il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati
Quando è obbligatoria la fatturazione elettronica per i professionisti sanitari?
Esistono però dei casi in cui i professionisti sanitari dovranno ricorrere alla fatturazione elettronica. Vediamoli di seguito.
- Fatture a strutture, soggetti giuridici, associazioni sportive o società sportive. In questo caso, non essendo un privato il destinatario della fattura, il professionista dovrà fatturare in formato elettronico, come fanno tutti gli altri contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2024.
- Fatture per partecipazioni a convegni o corsi, come relatori. Se il professionista sanitario partecipa ad un evento come relatore, dovrà regolarmente emettere fattura in formato elettronico.
- Fatture per vendita veicoli utilizzati per lo svolgimento della propria attività. Anche in questo caso, il professionista dovrà procedere con la fatturazione elettronica.
- Fattura ad un privato per prestazioni diverse da quelle sanitarie. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, solo se non si può in alcun modo desumere lo stato di salute dell’intestatario.
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Siamo arrivati al termine di questo articolo sull’esonero dalla fatturazione elettronica operatori sanitari 2024.
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