Familiari a carico

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Nel prospetto dei familiari a carico devono essere inseriti i familiari che sono stati a carico del contribuente nell’anno precedente ed è necessario per usufruire delle detrazioni d’imposta.

I familiari che possono essere considerati a carico sono i seguenti:

  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) che, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico, con 21 o più anni di età;
  • altri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare del contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
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  • i suoceri;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni.

Sono considerati fiscalmente a carico quei soggetti i quali nell’anno precedente hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51€, al lordo degli oneri deducibili, con eccezione per i figli di età inferiore o uguale a 24 anni, che non devono aver percepito redditi superiori a 4.000€, al lordo degli oneri deducibili.

Da tali importi bisogna escludere tutte quelle somme di denaro che, seppur percepite, non devono essere calcolate nel reddito complessivo. Queste sono:

  • Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
  • Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;

Al contrario, gli importi percepiti che devono essere computati sono:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Il soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché può essere conveniente per lui presentare il modello Redditi PF.

Ad esempio, ipotizziamo che il coniuge del familiare ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto inferiore alla soglia di 2.840,51€. Il coniuge rimane a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante, ma il coniuge che ha percepito il reddito ha comunque un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi, siccome può convertire la ritenuta subita in credito d’imposta, utilizzabile a rimborso o in compensazione.

Detrazione figli a carico

Le detrazioni per i figli a carico 2023 sono regolate dall’articolo 12 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dall’introduzione dell’assegno unico, tali detrazioni sono riconosciute solo per figli con più di 21 anni. Per i figli di età inferiore, infatti, vengono attribuite le somme erogate dall’INPS dopo apposita domanda.

La suddetta detrazione presenta delle variabili:

  • se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno, ma possono anche decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
  • in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno e anche in questa eventualità, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato;

La detrazione per figli a carico spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

N.B. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

È importante ricordare che l’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Familiari a carico e spese detraibili

In quest’ambito trovi gli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico. In particolare, sono presenti:

  • spese sanitarie;
  • spese universitarie;
  • premi assicurativi;
  • contributi previdenziali;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
  • spese per asili nido;
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici;
  • spese per “Bonus Vacanze“. 

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