Detrazione spese sanitarie

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In fase di dichiarazione dei redditi, è possibile portare in detrazione le spese sanitarie e veterinarie sostenute durante l’anno.

La detrazione spettante su tali spese è del 19% sull’importo che supera la franchigia, che ammonta a 129,11 euro.

Prendiamo ad esempio di aver sostenuto 500€ di spese sanitarie:

500 – 129,11 = 370,89 – 19% = 70,46

Quindi su 500€ verranno detratte imposte Irpef per 70,46€.

Per essere detraibile o deducibile, la spesa deve essere certificata da fattura, certificazione o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificata la natura, la qualità e la quantità del prodotto, e codice fiscale dell’acquirente.

Per fruire delle detrazioni del 19% ai fini Irpef, bisogna far pervenire il pagamento della spesa sostenuta con strumenti tracciabili (bonifico, pos..). Uniche eccezioni:

  • l’acquisto di medicinali o dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Puoi verificare le spese sanitarie sostenute collegandoti al sito Sistema Tessera Sanitaria.

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La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, ad esempio nel caso di figli con età massima di 24 anni e con un reddito complessivo inferiore a 4.000 euro.

Attenzione: Si perde il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio, che però nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto. In questa situazione, non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere, né la persona che ha beneficiato della prestazione.

Spese sanitarie sostenute all’estero

Linea guida leggermente diversa per l’acquisto di medicinali sostenuti all’estero, dei quali è necessaria la stessa documentazione degli acquisti effettuati in Italia.

Se il farmacista estero rilascia un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario;
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

N.B. I parafarmaci non sono mai detraibili, anche se acquistati in farmacia.

Per quanto riguarda tutte le altre spese mediche, se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione.

N.B. Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

Attenzione: Non sono detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.

Spese sanitarie sostenute per prestazioni di Massofisioterapisti

Le prestazioni del massofisioterapista o del terapista della riabilitazione, sono detraibili solo se queste sono rese da soggetti, che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999. Dopo tale data bisogna che siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 giugno 2020.

Spese chirurgiche

Le spese chirurgiche, per poter essere detraibili, devono poter essere direttamente imputabili a interventi necessari per un recupero sanitario e funzionale della persona.
Queste possono essere sostenute per:

  • interventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia. Con questi interventi ci rivolgiamo solitamente a quelli eseguiti per riparare inestetismi congeniti o dovuti da interventi pregressi di vario genere (incidenti stradali, incendi, ecc);
  • anestesia, acquisto di plasma sanguigno, ecc;
  • trapianto di organi;
  • prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza (escluse quelle relative al trasporto in ambulanza);
  • degenza e cure.

Restano escluse le spese relative a servizi supplementari come le spese di pernottamento di congiunti del malato, per l’aria condizionata, gli addebiti per apparecchi telefonici o televisivi installati nella stanza di ricovero, ecc.

Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità

Alcune spese sostenute per persone con disabilità, vengono portate in detrazione dall’Irpef senza applicare la franchigia di 129,11 euro. Queste possono essere ad esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza, ecc.
Inoltre, spetta la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap fisico, psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Per ulteriori dettagli sulle detrazioni di suddette spese, è possibile consultare la “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese che si considerano a carico in presenza di rimborsi

Nonostante delle spese possono essere rimborsate, alcune di queste restano effettivamente a carico del contribuente e la detrazione viene comunque riconosciuta.

Nel dettaglio, vengono considerate comunque a carico e quindi detraibili, quelle spese rimborsate per effetto di:

  • premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
  • assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

  • nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. (Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.)

In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

L’assistenza di FlexTax è sempre a tua disposizione per ricevere chiarimenti! 

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