Decreto Ristori-Bis per le Partite Iva

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Data pubblicazione: 9 novembre 2020

Data ultimo aggiornamento: 13 novembre 2020

Le Partite Iva nel Decreto Ristori-Bis

Con il Decreto Ristori-Bis sono stati apportati alcuni cambiamenti al Decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 2020.

Per capire al meglio se rientri tra i beneficiari delle misure, devi essere a conoscenza del tuo Codice Ateco e devi capire in quale zona si classifica la sede della tua attività.

Decreto Ristori-Bis allegati Codici Ateco e classificazione zone

Con il Decreto Ristori Bis sono state redatte due liste di Codici Ateco, nei seguenti articoli puoi trovare la suddivisione così da poter verificare se rientri tra le attività per le quali sono previste agevolazioni:

Per sapere in quale zona si trova la tua attività consulta l’articolo classificazione zone gialle, arancioni e rosse, troverai la suddivisione in zone dell’Italia secondo le Ordinanze pubblicate dal Ministero della Salute e la data della loro entrata in vigore.

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Contributo a fondo perduto – Decreto Ristori-Bis per le Partite Iva

Il contributo a fondo perduto che era stato disciplinato dal Decreto Ristori viene modificato con il Decreto Ristori-Bis.

Le modifiche inserite riguardano i soggetti beneficiari, ovvero viene previsto che più attività possano accedere al contributo date le nuove misure “più stringenti” per determinate attività per diminuire la diffusione del Covid.

Il nuovo contributo a fondo perduto ha molte caratteristiche in comune con il contributo a fondo perduto che era stato previsto in precedenza dal Decreto Rilancio.

Per tutte le informazioni, puoi leggere il nostro articolo Contributo a fondo perduto Decreto Ristori e Ristori-Bis.

Credito imposta affitti – Decreto Ristori-Bis per le Partite Iva

E’ previsto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Soggetti beneficiari

  • nel precedente Decreto Ristori il credito spettava anche ai Codici Ateco del precedente allegato 1 che è stato sostituito con quello attuale.
  • se hai Codice Ateco tra quelli elencati nell’allegato 2.
  • se hai un Codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 e hai sede dell’attività in una zona rossa, ovvero (Calabria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia)

Rimane ferma la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tale requisito non è necessario se si è iniziata l’attività dal 1° gennaio 2019.

Ulteriore proroga del termine di versamento del secondo acconto imposte sui redditi

La proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il 2020, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista (per i soggetti beneficiari illustrati di seguito). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Soggetti beneficiari

  • Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14
  • Attività da te svolta:
    • indipendentemente dalla zona in cui si trova la sede della tua attività se svolgi attività prevalente con Codice Ateco presente nell’allegato 1.
    • se la sede della tua attività si trova in una zona “rossa“, ovvero (Calabria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e quelle che verranno eventualmente previste) e svolgi attività prevalente con Codice Ateco presente nell’allegato 2.
    • attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale classificate come “arancione“, ovvero (Puglia, Sicilia e quelle che verranno eventualmente previste)

Sospensione versamenti tributari (IVA) – Decreto Ristori-Bis per le Partite Iva

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  •  ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Soggetti beneficiari

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
    sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
  • Codici Ateco allegato 2 presente Decreto Ristori-Bis
  • attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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