Decreto liquidità e le misure per le Partite Iva

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Data pubblicazione: 6 aprile 2020

Data ultimo aggiornamento: 9 aprile 2020

Decreto liquidità: le misure per le Partite Iva

Il 9 Aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo del Decreto Liquidità.

In questo articolo l’obiettivo è quello di sintetizzare le misure disciplinate per le Partite Iva individuali.

Evidenziamo, inoltre, che nel corso di Aprile verrà anche approvato il Decreto Aprile che conterrà misure più dirette per sostegni (indennità, congedi, ecc).

Decreto Liquidità: Sospensione versamenti tributari e contributivi

Cerchiamo di fare chiarezza sulle scadenze fiscali di Aprile e Maggio, in base alle informazioni di cui disponiamo oggi.

Per i soggetti che hanno un fatturato inferiore ai 50 milioni e:

  • a marzo 2020 hanno avuto una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto a marzo 2019
  • ad aprile 2020 hanno avuto una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019
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Sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti relativi:

  • all’Iva
  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno fruito della sospensione dei pagamenti. L’Agenzia delle Entrate comunicherà poi a tali enti l’esito delle verifiche effettuate sul rispetto dei vincoli di diminuzione del fatturato.

Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

La ripresa dei versamenti è stabilita a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Decreto Liquidità: proroga sospensione ritenute su redditi lavoro autonomo

I soggetti con domicilio fiscale in Italia con ricavi e compensi non superiori ai 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente al 2020, i ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione nella quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi di tale disposizione e provvedono a versare la ritenuta non applicata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante massimo 5 rate mensili a decorrere da luglio 2020.

Decreto liquidità: acconti giugno Partite Iva

Gli acconti di imposta dovuti per l’anno 2020 che si verseranno in sede della Dichiarazione dei Redditi per l’attività del 2019, potranno essere versati in misura dell’80% (invece che del 100%) senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Il minor acconto di imposta versato, non farà scaturire le sanzioni del 30% previste in caso di inferiore versamento dell’acconto.

Decreto liquidità: versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre 2020, qualora l’importo da versare sia inferiore a 250 euro, entro il 20 luglio 2020 (invece che entro il 20 aprile 2020)
  • per il primo e secondo trimestre, qualora l’importo da versare per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre sia inferiore a 250 euro, entro il 20 ottobre 2020 (invece che entro il 20 luglio 2020)

Esempio

Importo bolli primo trimestre 2020 (gennaio. febbraio, marzo) € 100, il versamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2020.

Importo bolli primo e secondo trimestre (da gennaio a giugno 2020) è inferiore ai 250 euro, il versamento potrà essere fatto cumulativamente entro il 20 ottobre 2020.

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