- La nuova tabella dei coefficienti di redditività per il Regime Forfettario
- Stop al Concordato Preventivo per i Forfettari
- Cosa cambia per il Regime Forfettario e il reverse charge
- Quali sono le novità del Decreto Correttivo Fiscale-bis per i professionisti sanitari?
- Come cambia il Concordato Preventivo Biennale col Decreto Correttivo-Fiscale-Bis?
- Qual è la nuova scadenza per l’invio delle CU degli autonomi?
Il 4 giugno scorso il Governo ha approvato in esame definitivo Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, il cosiddetto Decreto Correttivo Fiscale-Bis.
Il 12 giugno il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dunque, quello che trovi nelle prossime righe dell’articolo è legge.
Di seguito elenchiamo le innumerevoli novità del Decreto Correttivo Fiscale-bis.
La nuova tabella dei coefficienti di redditività per il Regime Forfettario
Se hai una Partita Iva in Regime Forfettario, per te il Decreto Correttivo Fiscale-bis ha introdotto alcune novità davvero importanti.
La più rilevante è la decisione di pubblicare una nuova tabella dei coefficienti di redditività, in linea con la riclassificazione Ateco 2025.
Attenzione! Per il momento la nuova tabella dei coefficienti di redditività non c’è ancora.
Pertanto, si legge nel Decreto Correttivo Fiscale-Bis, fino a quando non sarà a disposizione dei contribuenti, i Forfettari dovranno continuare a determinare il reddito imponibile utilizzando la vecchia tabella dei coefficienti di redditività, che trovi qui:
Tabella coefficienti di redditività 2022
Stop al Concordato Preventivo per i Forfettari
Un’altra novità per le Partite Iva in Flat Tax riguarda lo stop definitivo alla possibilità di accedere al Concordato Preventivo.
L’Istituto, introdotto lo scorso anno con il Decreto n.13 del 12 febbraio 2024 e fortemente modificato da un primo Decreto Correttivo e dal Decreto Correttivo Fiscale-Bis, resta in vigore per i soggetti ISA e per le società, ma ribadiamo, non è più applicabile per i forfettari.
Le ragioni che hanno spinto il Governo a questa decisione, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, sono:
- la natura sperimentale del Concordato per i forfettari nell’anno di imposta 2024;
- l’esigua partecipazione riscontrata in questa platea di Partite Iva.
Cosa cambia per il Regime Forfettario e il reverse charge
L’ultima novità che investe i forfettari riguarda le operazioni per le quali essi effettuano acquisti in reverse charge.
Sebbene il Forfettario sia un regime fiscale esente Iva, quando un contribuente in Flat Tax esegue acquisti intracomunitari o altre operazioni in reverse charge, è tenuto al versamento dell’Iva.
La scadenza di questo adempimento, fino all’approvazione del Decreto Correttivo Fiscale-bis era prevista per il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma da ora in avanti è fissata per il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Sostanzialmente, la scadenza di questo adempimento non è più mensile e diventa trimestrale, con queste scadenze:
- 16 maggio
- 20 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio dell’anno successivo.
Quali sono le novità del Decreto Correttivo Fiscale-bis per i professionisti sanitari?
Le novità contenute nel decreto non si esauriscono qui.
Per i professionisti sanitari, finalmente e dopo anni di proroghe, si mette un punto fermo sulla questione delle fatture emesse nei confronti di privati.
Il Decreto Correttivo Fiscale-bis, infatti, rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari che emettono fatture nei confronti di privati cittadini.
Resta per questi contribuenti l’obbligo di emettere fattura elettronica:
- nel caso in cui l’intestatario di una fattura non sia una persona fisica, ma per esempio una ASL o una ASD,
- nel caso di prestazione non sanitaria.
L’altra novità rilevante per i professionisti sanitari riguarda l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.
Questa scadenza, precedente semestrale, diventa annuale e sarà stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un apposito decreto.
Come cambia il Concordato Preventivo Biennale col Decreto Correttivo-Fiscale-Bis?
Come abbiamo accennato, il Concordato è stato pesantemente rivisto dal Decreto Correttivo Fiscale-Bis.
Oltre all’estromissione dall’istituto dei contribuenti in Regime Forfettario, il Governo ha previsto una nuova scadenza per aderire al patto col Fisco.
A partire dal 2025, la deadline per aderire al Concordato è fissata al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio).
Inoltre, nel caso in cui un contribuente consegua un reddito effettivo superiore di 85.000 € rispetto a quello concordato, non potrà più avvalersi della Flat Tax prevista per il maggior reddito prodotto rispetto a quello concordato, ma dovrà versare l’Irpef su questa eccedenza (o l’IRAP nel caso delle società).
Un’altra modifica molto importante che investe il Concordato Preventivo riguarda la decadenza dall’Istituto in caso di ricezione di un avviso bonario.
Fino all’approvazione del decreto, era sufficiente un avviso bonario per mancato versamento delle somme concordate nel modello redditi per far decadere il contribuente dal patto col Fisco.
Da ora in avanti, invece, si avranno a disposizione 60 giorni per mettersi in regola e versare le somme dovute senza perdere i benefici del Concordato.
Vengono cambiati dal Decreto Correttivo Fiscale-Bis anche i criteri di formulazione di proposta di Concordato, a patto che si abbia un punteggio ISA minimo di 8.
Vediamo insieme come:
- la proposta di reddito concordato per un contribuente con un ISA pari a 10 non può eccedere il reddito dichiarato di più del 10%. Per esempio, su un reddito dichiarato di 100.000€, potrà arrivare al massimo a 110.000 €.
- la proposta di reddito concordato per un contribuente con un ISA pari o superiore a 9, ma inferiore a 10 non può eccedere il reddito dichiarato di più del 15%. Per esempio, su un reddito dichiarato di 100.000€, potrà arrivare al massimo a 115.000 €.
- la proposta di reddito concordato per un contribuente con un ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9, non può eccedere il reddito dichiarato di più del 25%. Per esempio, su un reddito dichiarato di 100.000€, potrà arrivare al massimo a 125.000 €.
Infine, sono state introdotte due nuove cause di esclusione e decadenza dall’istituto, che riguardano i professionisti che partecipano ad associazioni tra professionisti, legando a doppio filo i singoli professionisti e le società tra professionisti a cui partecipano.
Più nel dettaglio:
- un professionista è escluso dal Concordato se l’associazione a cui partecipa non può determinare il reddito attraverso l’adesione al Concordato Preventivo.
- Analogamente, un’associazione tra professionisti è esclusa dal Concordato, se anche solo uno dei soci o associati non può determinare il suo reddito attraverso l’adesione al Concordato Preventivo.
Qual è la nuova scadenza per l’invio delle CU degli autonomi?
Il Decreto Fiscale Correttivo-Bis contiene un’ultima novità di rilievo.
Il termine di trasmissione delle certificazioni uniche per i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni per prestazioni non occasionali, a partire dal 2026, viene posticipato al 30 aprile. Ricordiamo che per il 2025 la deadline era prevista per il 17 marzo.
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