Credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici

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Data pubblicazione: 1° luglio 2020

Commissioni dei pagamenti elettronici: il credito d’imposta

Dal 1° luglio 2020 diventa operativo il credito di imposta del 30% riconosciuto agli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni sulle commissioni per i pagamenti elettronici (applicate ad esempio da PayPal, Stripe, ecc) ricevuti da consumatori finali.

Possono beneficiare del credito di imposta anche coloro che applicano il Regime forfettario.

Viene definito che si intende:

per consumatore finale, il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;

Pertanto, le commissioni che partecipano alla formazione del credito d’imposta sono solo quelle che ti vengono addebitate per i pagamenti elettronici ricevuti dai consumatori finaliNON da chi svolge un’attività imprenditoriale, ad esempio sulle commissioni pagate per un pagamento elettronico ricevuto da un soggetto titolare, come te, di Partita Iva.

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In questo articolo andremo ad analizzare la disciplina di questo credito di imposta, i riferimenti normativi sono i seguenti:

Quindi, come funziona questo credito d’imposta?

Credito d’imposta pagamenti elettronici: a chi è rivolto

Possono fruire del credito di imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici gli esercenti di attività d’impresa, arte o professioni con ricavi e compensi nell’anno di imposta precedente inferiori ai 400.000 euro.

Viene evidenziato che:

“Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.”

I pagamenti elettronici ammessi

Costituiscono il credito d’imposta le commissioni applicate ai pagamenti effettuati dai consumatori finali attraverso:

  • carte di credito di debito
  • prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art 7, DPR 29
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:
    • A. prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973;
    • B. prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a).

Viene anche specificato che ai fini della detraibilità delle commissioni rileva l’accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.

Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, i bollettini postali e gli assegni.

Calcolo credito d’imposta pagamenti elettronici

Costituiscono il credito di imposta le commissioni dovute in relazione a cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali dal 1° luglio 2020.

Viene definito che:

per commissione, la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione;

Struttura delle commissioni

Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l’accettazione dei servizi di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio:

i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale);

ii) l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione;

iii) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.

In questi casi, quali commissioni rientrano nel credito d’imposta?

Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti i) e ii) e iii); per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, è considerato commissione ai sensi del presente provvedimento.

Come ti verranno comunicati i dati delle commissioni pagate?

Fin qui abbiamo indicato quali commissioni costituiscono il credito di imposta, ma come fai a tenere traccia delle stesse così da poter calcolare il credito da poter utilizzare?

La Banca d’Italia, con un provvedimento, ha stabilito che i soggetti convenzionatori (ad esempio PayPal, Stripe, ecc) trasmettono agli esercenti, per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, le seguenti informazioni:

  • l’elenco, il numero e il valore delle operazioni complessive di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
    • l’ammontare delle commissioni totali 
    • l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
    • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Vengono definiti:

  • Periodo di riferimento: “il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento”
  • Mese di addebito: “momento di addebito delle commissioni all’esercente”

Tra le modalità di trasmissione per via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l’invio delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC) e la pubblicazione nell’on-line banking dell’esercente.

Utilizzare il credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici

Una volta ricevuti i dati come indicato nel paragrafo precedente (sicuramente verranno forniti più dettagli in merito non appena arriveranno le prime comunicazioni delle commissioni di luglio 2020), e quindi sei in possesso dell’importo del 30% della commissione pagata che costituisce il credito di imposta, come puoi utilizzarlo?

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal  mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del  credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai  periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude  l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del  reddito.

Esempio

Nel mese di ottobre ti vengono addebitati € 1.000 di commissioni per pagamenti elettronici da parte di consumatori finali. Tale dato potrai verificarlo dalla comunicazione dei dati che ti verrà fornita dal soggetto convenzionatorio.

Hai diritto ad un credito d’imposta del 30%, quindi di € 300, che puoi utilizzare a partire da novembre (mese successivo a quello della spesa) in compensazione con F24, basterà indicare in tale modello l’importo e il codice tributo relativo al credito d’imposta.

Il Codice tributo da utilizzare stabilito dall’Agenzia delle Entrate è il 6916.

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