Emergenza Coronavirus: approvato il Decreto Cura Italia

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Emergenza Coronavirus: approvato il Decreto Cura Italia

Data pubblicazione: 16 marzo 2020

Data aggiornamento: 20 Marzo

Pubblicato il Decreto “CuraItalia” per emergenza Coronavirus

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo del Decreto Cura Italia contenente maggiori dettagli sulle forme di sostegno per il nostro Paese per questa emergenza Coronavirus.

In questo articolo analizzeremo le misure principali previste per i lavoratori autonomi con Partita Iva.

NB: Evidenziamo che le modalità operative per accedere a congedi ed indennità devono ancora essere stabilite, pertanto ad oggi non è ancora possibile richiederle.

Decreto Cura Italia: congedo e indennità per i lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni

Requisiti per l’accesso all’indennità:

  • Essere lavoratori dipendenti del settore privato

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  • Essere lavoratori autonomi iscritti all’INPS o ad altre Casse Previdenziali
  • Essere lavoratori con contratto co.co.co
  • Avere figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità

Caratteristiche indennità:

  • Decorrenza 5 marzo
  • Periodo (continuativo o frazionato) di massimo 15 giorni
  • Ammontare indennità che varia a seconda della tipologia di lavoro svolto
  • Copertura da contribuzione figurativa
  • Anche eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo qui disciplinato
  • Possibilità di fruizione alternata tra i due genitori
  • Fruizione indennità condizionata al fatto che l’altro genitore non goda di altri strumenti di sostegno al reddito (tipo Naspi) o sia comunque disoccupato o non lavoratore.

Decreto Cura Italia: congedo per i lavoratori con figli di età dai 12 ai 16 anni

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Decreto Cura Italia: bonus Baby-Sitter

Possono accedere al bonus i:

  • lavoratori dipendenti del settore privato
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata o all’INPS
  • lavoratori autonomi iscritti ad altre Casse Previdenziali
  • lavoratori con contratto co.co.co

Tale bonus è in alternativa ai congedi retribuiti trattati precedentemente e consiste nel ricevere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Non è cumulabile con il congedo retribuito analizzato nel primo paragrafo.

Estensione permessi retribuiti Legge n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa della legge n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto anche al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Aggiornamento: Il 20 Marzo, l’Inps con il comunicato Decreto Cura Italia: INPS pronto ad attuare tutte le misure che sta lavorando per rendere operative al più presto possibile le misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, quindi anche le richieste di l’indennità di 600 euro per le Partite Iva. Ha inoltre precisato che non ci sarà nessun ” click day” ma si avranno diversi giorni a disposizione per effettuare la domanda. Nei prossimi giorni verrà quindi illustrata la modalità con la quale presentarla.

Aggiorneremo prontamente l’articolo e il nostro blog ogni qualvolta vengano diffusi nuovi dettagli, così da permetterti di rimanere al passo con tutte le nuove informazioni.

Requisiti per accedere a tale indennità:

  • Avere Partita Iva (anche in Regime forfettario) o avere contratto co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020
  • Essere iscritti:
    • alla Gestione Separata
    • alla Gestione Artigiani e Commercianti
    • lavoratori iscritti a Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (requisito almeno 30 contributi giornalieri anno 2019, reddito non superiore a 50.000 euro
    • Essere coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • Non essere titolari di pensione
  • Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

A tali soggetti è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Essa non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda.

Non è quindi prevista tale indennità per coloro che versano i contributi a Casse Previdenziali dedicate.

NB: ancora nessuna disposizione dell’Inps in merito alle modalità di presentazione della domanda.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

Per i soggetti con sede o domicilio fiscale in Italia, sono sospesi adempimenti tributari diversi da versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative ad addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 Maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Decreto Cura Italia: sospensione dei versamenti

Per coloro che hanno:

  • Domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia
  • Ricavi e compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza

NB: Per i soggetti che hanno sede operativa/fiscale nei comuni (ex-zona rossa) di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ restano ferme le disposizioni precedenti.

Sono sospesi dall’8 marzo e 31 marzo versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto (Iva);
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ritenuta d’acconto

Chi:

  • ha domicilio fiscale sede legale/operativa in Italia
  • ha ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente
  • non ha sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato nel mese di febbraio

Fino al 31 marzo 2020, previa opzione, può non essere assoggettato a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate dal contribuente:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti con un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40.000 euro fruiscono di un premio pari a 100 euro netti da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

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