Contributo alternativo Decreto Sostegni-Bis

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Data pubblicazione: 05/07/2021

Data ultimo aggiornamento: 06/07/2021

Decreto Sostegni-Bis: Contributo alternativo

Il Decreto Sostegni-Bis ha disposto tre nuovi contributi a fondo perduto:

  • contributo automatico: riconosciuto ai soggetti che avevano già richiesto e percepito il contributo del Decreto Sostegni-Bis (a seconda della scelta con erogazione in denaro o con riconoscimento di credito di imposta). Tale contributo consiste in una somma di pari importo al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente, quindi senza la necessità di presentare nuova istanza. Dovresti quindi aver già ricevuto il contributo automatico.
  • contributo alternativo: è un contributo riconosciuto in presenza di alcuni requisiti e per il quale si deve presentare specifica istanza. E’ proprio a questo contributo a cui dedichiamo il nostro articolo.
  • contributo per perdite nel risultato economico d’esercizio: tale contributo è commisurato alla differenza tra il risultato economico conseguito nel 2019 e quello conseguito nel 2020. Per questa tipologia di contributo si aspettano ancora istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo alternativo Decreto Sostegni-Bis

Con il provvedimento n. 175776/2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state fornite le istruzioni operative per la richiesta del contributo alternativo del Decreto Sostegni-Bis, di seguito tutte le informazioni.

Tale contributo è alternativo al contributo automatico del Decreto Sostegni-Bis, quindi puoi trovarti nelle due seguenti condizioni:

  • non hai beneficiato del contributo automatico del Decreto Sostegni-Bis in quanto non hai presentato l’istanza per il contributo del Decreto Sostegni o la stessa è stata rifiutata, puoi quindi verificare di avere tutti i requisiti previsti e richiedere attraverso apposita istanza l’erogazione del totale importo spettante
  • hai beneficiato del contributo automatico del Decreto Sostegni-Bis in quanto hai presentato con successo l’istanza per il contributo del Decreto Sostegni, puoi quindi verificare il rispetto dei requisiti e presentare l’apposita istanza ma l’importo che ti verrà erogato sarà al netto del contributo automatico del Decreto Sostegni-Bis già percepito.  Attenzione: in questo caso, se dall’istanza per il contributo alternativo risulterà che il contributo spettante è minore di quello già percepito in automatico, l’istanza non verrà presa in considerazione (non ti verrà quindi richiesta la restituzione del contributo già percepito).

Contributo alternativo Decreto Sostegni-Bis: requisiti

  • avere aperto la Partita Iva entro il 30 marzo 2020.
  • avere Partita Iva attiva al 26 maggio 2021 (ovvero non averla chiusa prima)
  • ammontare di ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiore a 10 milioni di euro
  • l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1°aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Per calcolare tali importi si fa riferimento alla data di emissione delle fatture o di riferimento dei corrispettivi.

Chiarimenti per chi ha aperto la Partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021

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Attenzione: Non è prevista alcuna eccezione al rispetto del requisito del calo di fatturato, quindi deve essere rispettato indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva. Ne consegue che, se hai aperto la Partita Iva a partire dal 1° aprile 2020, non puoi accedere a tale contributo in quanto non puoi verificare la riduzione del fatturato (non hai alcun importo relativo al primo periodo di confronto 1°aprile 2019/30 marzo 2020).

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva.

A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 30 marzo 2020 con riferimento alle operazioni dei mesi da giugno 2019 a marzo 2020 (dividendo poi non per 12 ma per 10 mensilità).

La guida sul Decreto Sostegni-Bis pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, offre la seguente tabella come esempio per il calcolo delle medie mensili di fatturato e corrispettivi:

agenzia entrate contributo sostegni bis

Ammontare contributo alternativo Decreto Sostegni-Bis

Se soddisfi i requisiti precedentemente analizzati, l’ammontare del contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Le percentuali previste variano a seconda dell’ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 e a seconda che tu abbia o meno percepito il contributo Sostegni:

tabella ade percentuali contributo sostegni bis

* in quanto non hanno presentato l’istanza al contributo Sostegni, o l’hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito

Attenzione: a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo.

Modalità erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga l’importo del contributo, a seconda della scelta del contribuente indicata nell’istanza:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta indicata nell’istanza non sarà successivamente modificabile.

I soggetti che hanno già ottenuto l’erogazione del contributo automatico del Decreto Sostegni-Bis possono anche richiedere che il contributo alternativo venga erogato ad un conto differente. La guida dell’Agenzia delle Entrate offre la seguente tabella contenente alcuni esempi:

tabella ade percentuali contributo sostegni bis

Guida alla presentazione dell’istanza del contributo alternativo

Le istanze per il contributo a fondo perduto alternativo possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.

Puoi consultare la guida dell’agenzia delle Entrate con tutti i dettagli al seguente link:

Di seguito ti illustreremo anche noi i passaggi ma date le nuove introduzioni rispetto alle precedenti istanze di richiesta dei contributi ti consigliamo di far riferimento alla Guida alla presentazione dell’istanza Agenzia delle Entrate che contiene tutti i dettagli previsti.

Passo 1

Accedi alla sezione Fatture e Corrispettivi della tua area personale dell’Agenzia delle Entrate qui: Fatture e Corrispettivi Agenzia delle Entrate

contributo partite iva

Potrai effettuare l’accesso con:

  • SPID
  • Credenziali Agenzie
  • CIE (Carta Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Passo 2

Nella sezione “Contributo a fondo perduto” seleziona “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza”:

contributo partite iva

Passo 3

Seleziona “Predisponi l’istanza per il contributo“:

contributo alternativo

 

Passo 4

Nel popup che visualizzi, scorri fino in fondo, poi spunta “ho letto” e clicca su prosegui:

Passo 5

contributo alternativo

Compila come segue:

  • Punto 1: indica se vuoi percepire il contributo con erogazione su conto corrente o come credito di imposta
  • Punto 2: indica un Iban di un conto a te intestato, attenzione ad inserirlo correttamente
  • Punto 3: conferma (flag obbligatorio) di rispettare i requisiti per il contributo
  • Punto 4: indica il tuo settore di attività prevalente, se non lavori nel campo dell’agricoltura o pesca e acquacoltura indica “Altri settori”
  • Punto 5: indica la fascia dei tuoi ricavi/compensi risultanti dalla Dichiarazione periodo d’imposta 2019 (fatta nel 2020)
  • Punto 6: indica i due importi del fatturato medio mensile calcolato come indicato nei paragrafi precedenti.
  • Punto 7: clicca su “Acquisisci i dati” e procedi con la compilazione

Passo 6

Riportiamo esattamente quanto indicato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate:

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework) stabilisce requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.
Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus ed elencati nel quadro A del modello di istanza.

La sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i seguenti requisiti:

  • l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
  • non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
    – 100.000 euro per il settore agricolo
    – 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
    – 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti
  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali
    – 225.000 euro per il settore agricolo
    – 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
    – 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

La sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti:

  • gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto “periodo ammissibile”). Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente
    periodo del 2019
  • l’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
  • è a conoscenza che l’aiuto nell’ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali

La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro
  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali, 10.000.000 euro.

I soggetti che presentano l’istanza per il contributo Sostegni bis attività stagionali devono attestare sulla stessa – compilando una delle sezioni dedicate e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – il possesso dei requisiti previsti per la sezione
3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

contributo alternativo

Passo 6

Nella schermata successiva ti verrà richiesto di indicare i contributi percepiti, come da guida dell’Agenzia delle entrate:

Il soggetto richiedente deve inoltre compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Qualora il richiedente faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

ATTENZIONE
Qualora l’istanza venga presentata da un intermediario delegato al Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici del portale “Fatture e Corrispettivi” o che ha ricevuto delega specifica per la presentazione dell’istanza per il contributo Sostegni bis attività stagionali, l’intermediario deve preventivamente far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello dell’istanza compilato (compresa la parte relativa agli aiuti di Stato) e conservarlo insieme a copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

Passo 7

Potrai verificare i dati inseriti nella compilazione e procedere all’invio dell’istanza.

2 commenti
"Contributo alternativo Decreto Sostegni-Bis"

  1. Come si calcola il Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.2 del temporary framework? Grazie

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Lucia,

      Se ha piacere di ricevere assistenza specifica, le consigliamo di iscriversi alla nostra piattaforma.

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      La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!

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