Contributi Inps 2023 artigiani e commercianti

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Quali contributi versano gli Artigiani e i Commercianti?
In che modalità devono essere versati e in quali date?

Con la circolare n.19 del 10/02/2023 dell’Inps vengono comunicati gli importi dei contributi per gli Artigiani e i Commercianti per il 2023.
Rispetto al 2022 sono variati il reddito minimale e l’ammontare dei contributi dovuti, sia fissi sia in percentuale sull’eccedenza rispetto al reddito minimale.

Se adotti il Regime forfettario, i contributi verranno calcolati sul reddito imponibile, il quale si ottiene applicando ai ricavi conseguiti nell’anno d’imposta il coefficiente di redditività, una percentuale associata ad ogni codice Ateco.

Se invece adotti il Regime ordinario semplificato, il reddito si otterrà dalla sottrazione delle spese sostenute ai tuoi ricavi ed eventuali altre deduzioni.

In questo articolo vedremo nel dettaglio i contributi da versare alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps e le scadenze per coloro  che sono iscritti in Camera di Commercio.

Se sei un Artigiano iscritto in Camera di Commercio, sarai soggetto al versamento dei contributi secondo il seguente schema:

  • se percepisci un reddito compreso tra 0€ e 17.504€ verserai i contributi fissi pari a 4208,40€;
  • se percepisci un reddito superiore al reddito minimale pari a 17.504€, oltre ai contributi fissi, dovrai versarli anche in percentuale al 24% sull’eccedenza.

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Se sei un Commerciante iscritto in Camera di Commercio, dovrai versare i contributi secondo il seguente schema:

  • se percepisci un reddito compreso tra 0€ e 17.504€, verserai i contributi fissi pari a 4292,42€;
  • se percepisci un reddito superiore al reddito minimale pari a 17.504€, oltre ai contributi fissi, dovrai versarli anche in percentuale al 24,48% sull’eccedenza.

Adottando il Regime forfettario per la tua attività in Partita Iva, potrai richiedere la riduzione del 35% su tutti i contributi Inps:

Riduzione 35% contributi Inps per artigiani e commercianti.

N.B. Se svolgi attività di affittacamere o sei un produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo sarai esonerato dal versamento dei contributi fissi e li verserai solo in percentuale al 24% circa in base al reddito.

Inoltre, se sei titolare di pensione e hai più di 65 anni di età, verserai i contributi in misura ridotta al 50%.

Attenzione: se versi i contributi in forma ridotta al 50% non potrai richiedere la riduzione del 35%. Le due agevolazioni infatti non sono cumulabili.

Se contestualmente all’attività in Partita Iva svolgi anche un lavoro dipendente full-time, potrai richiedere l’esonero dal versamento dei contributi.

I contributi fissi, sia per gli Artigiani sia per i Commercianti, potranno essere suddivisi in 4 rate e dovranno essere versati secondo le seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)

N.B. Se le scadenze cadono di domenica (come ad esempio il 20 agosto) o in un giorno festivo, queste slittano al primo giorno lavorativo successivo disponibile: pertanto la scadenza di agosto cadrà il giorno 21.

Per quanto riguarda i contributi eccedenti il minimale, invece, sono presenti scadenze differenti.

Se hai aperto la tua Partita Iva nel 2022, quest’anno (2023) dovrai versare i contributi secondo il seguente metodo storico:

30 giugno 2023

  • saldo contributi eccedenti il minimale 2022
  • 1° acconto 50% contributi eccedenti il minimale 2023

L’importo che ne deriva può essere suddiviso fino a 6 rate che potranno essere così suddivise:

  • 1 luglio
  • 16 luglio
  • 21 agosto
  • 18 settembre
  • 16 ottobre
  • 16 novembre

30 novembre 2023

  • 2° acconto 50% contributi eccedenti il minimale 2023

Tale importo non può essere suddiviso e dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

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