Consulenti finanziari e Prop Trader

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Consulenti finanziari e Prop Trader

Le attività di consulente finanziario e Prop Trader possono essere facilmente ed erroneamente eguagliate.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e vediamo quali sono le differenze tra le due attività e quali sono gli adempimenti fiscali del consulente finanziario e del Prop Trader.

Principali differenze tra Consulenti finanziari e Prop Trader

Nonostante entrambe le attività siano legate dal segmento finanziario, hanno delle differenze molto importanti:

– il consulente finanziario:

  • è specializzato nella consulenza dei prodotti finanziari, quindi producendo il proprio reddito dalla consulenza fornita ai propri clienti;
  • i clienti sono un elemento fondamentale, senza i quali non potrebbe ricavare il proprio profitto.

– il Prop Trader:

  • è specializzato nella negoziazione di strumenti finanziari e ottiene il proprio utile dalla compravendita dei suddetti;
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  • non è vincolato dal bisogno di avere propri clienti.

Un’altra differenza rilevante è quella dell’iscrizione all’OCF, Ordinamento e Albo del Consulente Finanziario.
Il professionista che si iscrive al suddetto Albo, deve superare un esame specifico.
Per quanto riguarda i Prop Trader non ci sono chiarimenti ufficiali, e poiché operano al di fuori delle normative previste per il consulente finanziario, non sembrerebbe necessario tale requisito.

I codici Ateco per Consulente finanziario e Prop Trader

Il codice Ateco da utilizzare per il Consulente finanziario è il:

  • 66.19.22 – Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

Che include:

-servizi di consulenza per investimenti finanziari;
-attività di consulenza e di mediazione di mutui ipotecari.

Per quanto riguarda il codice Ateco da utilizzare per i Prop Traders non sono pervenute specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice Ateco più vicino alla suddetta attività è il:

  • 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.

Che include:

-attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo);

-attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso;

-attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria eccetera);

-attività dei periti calligrafici, sommelier eccetera;

-agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti;

-servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi;

-gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera;

-attività degli archeologi;

-attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci).

Come abbiamo visto le differenze tra le due attività sono evidenti sia in aspetti burocratici che nello svolgimento dell’attività stessa.

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