Con il nuovo anno mi serve un nuovo blocchetto per le fatture cartacee o posso continuare a usare quello dell’anno scorso?
Con l’inizio del nuovo anno mi serve un nuovo blocchetto per le fatture cartacee o posso continuare a usare quello dell’anno scorso? La numerazione deve ripartire da zero?
Non deve utilizzare un nuovo blocco di fatture cartacee, l’importante è che in quelle emesse nel 2021 sia espressa la data relativa al 2021. In merito alla numerazione, si può continuare anche con quella tenuta nel 2020, ma noi consigliamo sempre di ripartire dalla numero uno così da evitare confusione nella numerazione.
Le riportiamo quando indicato nella Risposta n. 505 del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di...:
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVAImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo...) – così come sostituito dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco“. A partire da tale data, quindi, non è più necessario che la numerazione sia progressiva “per anno solare” – come prescriveva la norma sostituita – ripartendo ogni
anno dal numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto. […]Sul punto, la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.”