Se passo dal Regime ordinario al forfettario, il credito Irpef lo mantengo o lo perdo?

Da gennaio vorrei entrare nel nuovo regime forfettario esteso. Il mio dubbio è: dato che finora sono stata nel regime ordinario, se a luglio 2019 dopo la dichiarazione redditi risulterà (come è già accaduto quest’anno) che ho un consistente credito Irpef – dovuto al fatto che, come professionista, ho ritenuta d’acconto in fattura al 20% , che fine farà questo credito, avendo dall’anno prossimo l’imposta sostitutiva? Lo perderò (è possibile? Sono comunque soldi che lo Stato mi ha preso anticipatamente in tasse e dovrebbe essere obbligato a restituirmi in qualche forma)?

Il credito Irpef non verrà perso ma potrà essere utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva e degli eventuali contributi dovuti alle Gestioni Inps (Gestione Separata Inps, Gestione artigiani e commercianti), mediante la compensazione in F24 (delega di pagamento unificato).
Pertanto, potrà riportare il suo credito come credito derivante dalla precedente Dichiarazione e compensarlo con imposte e contributi da lei dovuti in applicazione del Regime forfettario.
Per eventuali iscrizioni a Casse Previdenziali diverse dall’Inps (dato che dalla sua precedente mail ci risulta che lei esercita attività di giornalista), si dovrà far riferimento alle norme previste da dette casse al fine di verificare la possibilità di compensazione con gli importi dovuti per la previdenza obbligatoria.

2 commenti
"Se passo dal Regime ordinario al forfettario, il credito Irpef lo mantengo o lo perdo?"

  1. Mi risulta che non è possibile utilizzare in compensazione un credito Irpef con debito da imposta sostitutiva per la diversa natura credito/debito. Vedi anche risoluzione AdE 110/E del 2019.

    1. Marilisa di FlexTax

      Buongiorno Silvia,
      il documento che ha allegato tratta le modalità di compensazione dei modelli F24. Le confermiamo che nel momento in cui si ha un credito, questo si può compensare per il versamento di qualsiasi tributo.

      È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
      Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
      Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
      – in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa
      imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
      – in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

      Fonte: Agenzia delle Entrate – Redditi 2023 – Istruzioni per la compilazione

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