
Dal settembre 2019 sino al dicembre 2020 ho lavorato con un contratto a progetto per una ONG Norvegese pagando regolarmente le tasse in Italia. Nel dicembre 2020 ho iniziato una consulenza per la stessa organizzazione. Considerata la ONG norvegese come ex datore di lavoro mi e’ stato detto che non posso rientrare nel regime forfettario. Posso aprire partita Iva in Regime Forfettario?
Il contratto a progetto è un tipo di contratto parasubordinato e come tale la ONG è considerata suo datore di lavoro.
La ONG sarà comunque considerata suo ex datore di lavoro anche nel momento in cui lei svolgerà attività in partita IvaImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo è oggetto di “armonizzazione” europea, ciò significa che sostanzialmente vi saranno le medesime regole all’interno dei Paesi membri,... Leggi nei confronti di quest’ultima differenti dalla precedente attività svolta come dipendente.
Per poter adottare il Regime Forfettario per la sua Partita Iva, dovrà controllare per prima cosa di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione che può trovare elencate qui: Regime Forfettario 2020 nuovi limiti
Le cause di esclusione dal Regime forfettario da esaminare per la sua situazione sono due differenti.
- d-bis) non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. In merito viene precisato che “la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.
- d-ter) non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.
In merito alla prima causa di esclusione, con la risposta 173 del 30/05/2019, l’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di tipo fiscale e tributario da parte dei contribuenti. Questo ente possiede un proprio statuto e appositi regolamenti che... Leggi ha chiarito che la stessa non opera solo se si fattura prevalentemente ad un datore di lavoro estero avuto nei due anni precedenti e se il reddito percepito si è sempre e solo dichiarato all’estero.
Se ha dichiarato il reddito in Italia, la causa di esclusione può verificarsi e pertanto potrà adottare il Forfettario per la sua partita Iva il primo anno (fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti) ma se alla fine dell’anno fatturerà prevalentemente nei confronti dell’ONG, ricadrà nella causa di esclusione in analisi e l’anno successivo dovrà adottare l’ordinario semplificato.
Invece, nel caso in cui il suo reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente (anche se con datore di lavoro estero) risultasse maggiore di € 30.000, non potrà applicare il Regime forfettario (a meno che lo stesso non sia cessato entro il 31/12 dell’anno precedente), non ci sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ai redditi prodotti all’estero per questa specifica causa di esclusione.
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