Rientro ancora nel forfettario se ho fatturato al mio ex datore di lavoro?

Ho avuto un co.co.co. biennale con una P.A., concluso nel 2018. nello stesso anno partecipo ad un altro concorso nella stessa P.A. per un incarico simile, ma a partita iva per cui emetto e incasso a fine 2018 la prima fattura aderendo al forfettario.

Dall’inizio del 2019 emetto altre due fatture, permanendo nel forfettario.

Alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate, ho i seguenti dubbi:

– Il co.co.co. è stato stipulato a seguito di concorso pubblico e si è concluso naturalmente, come da previsione contrattuale. La causa ostativa d-bis ha scopo anti-elusivo. In questo caso va applicata?

– Nel 2018 ho emesso una sola fattura al mio “ex datore di lavoro”, verso il quale ho quindi svolto attività prevalente. Sono quindi già fuori ora dal forfettario oppure la nuova causa ostativa si applica a partire dal corrente anno di imposta (con eventuale fuoriuscita dal forfettario nel 2020)?

Nel caso in cui la sua fattispecie risultasse rientrante nella causa di esclusione, la fuoriuscita dal Regime forfettario avverrebbe nel 2020 (non già da quest’anno).

Riguardo alla sua situazione, abbiamo alcune riflessioni da fare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si rientra nella causa di esclusione d-bis anche nel caso in cui si fatturi prevalentemente ad un soggetto dal quale si siano percepiti compensi da co.co.co nei due anni precedenti.

Non importa se il contratto si è concluso in modo naturale, come lei ha già indicato, la volontà “elusiva” appartiene alla PA e non alla sua persona.

Quindi, se nel 2019 fatturasse per più del 50% nei confronti della PA con la quale ha avuto rapporto co.co.co fino al 2018 nel 2020 sarebbe esclusa dal Regime forfettario.

Occorre però anche un’altra precisazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

” Nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”

A nostro parere lei non può avvalersi di questa deroga prevista perchè non ha avuto nello stesso periodo la sovrapposizione di rapporto co.co.co e partita Iva con la stessa PA, ma il rapporto co.co.co è cessato per iniziare un nuovo rapporto con Partita Iva e quindi nel pieno della condizione di esclusione prevista.

Per chi ha questi problemi con la PA consigliamo comunque di fare degli interpelli all’Agenzia delle Entrate perchè in molti siete nella stessa situazione.

 

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