Vorrei aprire partita Iva come consulente di marketing in regime forfettario.
Rientrerei nei casi di esclusione, qualora fatturassi a uno dei fornitori dell’azienda di cui ero dipendente (non ci sono soci in comune tra le due aziende)?
Per meglio rispondere alla sua domanda, riportiamo una stralcio della CIRCOLARE N. 9 del 10 aprile 2019 (pag. 19 e seguenti):
“La lettera d-bis) del comma 57 è stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”
e ancora:
“la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.”
Soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro, sono quei soggetti controllanti, controllati o collegati al datore di lavoro stesso. Se ad esempio il suo datore di lavoro (titolare azienda A) controlla direttamente o indirettamente l’azienda B, e lei con la sua Partita Iva dovesse fatturare prevalentemente (più del 50%) all’azienda B, allora l’anno successivo sarebbe escluso dal Regime forfettario per aver fatturato prevalentemente ad un soggetto direttamente o indirettamente riconducibile all’azienda A, con la quale sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente, nei due precedenti periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate specifica che con “controllo” bisogna tener conto anche dei voti spettanti ad interposta persona ovvero voti spettanti a coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (Risposta n. 504 Agenzia delle Entrate – pagina 4):
“per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Con particolare riferimento al controllo indiretto, è altresì specificato che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR. “
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