Rientrerei nei casi di esclusione, qualora fatturassi a uno dei fornitori dell’azienda di cui ero dipendente?

Vorrei aprire partita Iva come consulente di marketing in regime forfettario. Rientrerei nei casi di esclusione, qualora fatturassi a uno dei fornitori dell’azienda di cui ero dipendente (non ci sono soci in comune tra le due aziende)?

 

Per meglio rispondere alla sua domanda, riportiamo una stralcio della CIRCOLARE N. 9 del 10 aprile 2019 (pag. 19 e seguenti):

“La lettera d-bis) del comma 57 è stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”

e ancora:

“la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.”

Soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro, sono quei soggetti controllanti, controllati o collegati al datore di lavoro stesso. Se ad esempio il suo datore di lavoro (titolare azienda A) controlla direttamente o indirettamente l’azienda B, e lei con la sua Partita Iva dovesse fatturare prevalentemente (più del 50%) all’azienda B, allora l’anno successivo sarebbe escluso dal Regime forfettario per aver fatturato prevalentemente ad un soggetto direttamente o indirettamente riconducibile all’azienda A, con la quale sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente, nei due precedenti periodi d’imposta.

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L’Agenzia delle Entrate specifica che con “controllo” bisogna tener conto anche dei voti spettanti ad interposta persona ovvero voti spettanti a coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (Risposta n. 504 Agenzia delle Entrate – pagina 4):

“per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Con particolare riferimento al controllo indiretto, è altresì specificato che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR. “

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