Le risposte alle domande sul fisco inviate dai nostri utenti Quale regime scegliere per la creazione di disegni per opere, quadri, t-shirt, collaborazioni e mostre?

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Dovendo aprire una Partita Iva, creo disegni e opere che diventano quadri t-shirt, foulard,  collaborazioni e mostre. Verranno venduti sul mio sito on-line con e-commerce.

Quale regime mi consigliate: forfettario o semplificato?

Non possiamo dirle se per lei il Regime forfettario sia conveniente o meno rispetto a quello ordinario in quanto non effettuiamo calcoli così complessi per ogni singola situazione (non ci è possibile farlo in questo contesto), ma possiamo fornirle alcuni spunti di riflessione.

Le differenze sostanziali che si hanno tra i due Regime sono l’imposta dovuta allo Stato e il modo in cui si calcola il reddito imponibile.

Infatti, mentre nel Regime ordinario si pagano IRPEF, addizionali, ecc e il reddito imponibile si calcola deducendo i costi dai ricavi ottenuti, nel Regime forfettario si paga solo l’imposta sostitutiva e il reddito imponibile viene calcolato applicando il coefficiente di redditività previsto per la propria attività ai ricavi conseguiti.

In particolare, per valutare la convenienza del Regime forfettario per la sua situazione deve verificare che il vantaggio derivante dall’applicazione del 5% o del 15% dell’imposta sostitutiva al posto che Irpef, addizionali, ecc. non venga vanificato:

  • dal minore importo delle spese forfettarie riconosciute per la sua attività rispetto a quelle effettivamente sostenute per lo svolgimento della stessa. Per esempio se per la sua attività è previsto un coefficiente di redditività del 67% (coefficiente di redditività associato al Codice Ateco per le creazioni artistiche), ovvero è stimato che per avere 1000 euro di ricavi ne spende 330. Se, invece, ne spende effettivamente di più il Regime forfettario potrebbe non essere per lei conveniente;
  • dalla perdita della possibilità di dedurre/detrarre altre tipologie di spese dal reddito imponibile (per esempio quelle per carichi familiari). Infatti dal reddito imponibile (determinato con l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi) possono essere dedotti unicamente i contributi obbligatori pagati l’anno precedente e si perderà quindi la possibilità di dedurre/detrarre le altre tipologie di spese (carichi familiari, spese mediche, spese ristrutturazione, ecc.). Tali spese potranno essere dedotte/detratte da eventuali altri redditi soggetti ad Irpef.
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