Posso passare dall’ordinario a forfettario come medico di medicina generale?

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Attività: Medico di Medicina Generale con Partita IVA, titolare di Continuità Assistenziale con contratto a tempo indeterminato dal 11/2017 (rapporto di lavoro autonomo convenzionato).
Inoltre lavoro come libero professionista come sostituta di Medici di Medicina Generale.
Nell’anno 2016 fiscalmente ero nel regime agevolato dei minimi.
Nel 2017 sono passata al regime ordinario avendo superato il tetto dei 30000 lordi nel 2016.
La legge finanziaria per il 2019 prevede l’innalzamento di questo tetto a 65000 lordi, pertanto chiedo se è possibile aderire a questo nuovo regime con tassazione del 15% sul 78% dei guadagni.

Per quanto riguarda la Continuità Assistenziale, attualmente, vengo pagata con ritenuta IRPEF, con aliquota proporzionale al reddito, venendo assimilata a lavoratore dipendente, pur essendo un contratto sui generis, in quanto autonomo convenzionato non godo dei vantaggi che hanno i lavoratori dipendenti (ferie, tredicesima, malattia, permessi, etc.).

Tali attività non sono collegate né incompatibili, ma addirittura costituiscono il percorso tipico prima di diventare medico di famiglia (che tra l’altro viene pagato senza ritenuta IRPEF, non essendo assimilato a dipendente), pertanto, non credo che questa duplice attività sia ostativa all’applicazione della fiscalità agevolata proprio perché non va contro i criteri di esclusione stabiliti.

a nostro parere non ricorre la causa di esclusione relativa alla prevalenza di fatturato verso il Datore di Lavoro, come ha infatti giustamente osservato lei, l’attività di continuità assistenziale non si configura come attività di lavoro dipendente e quindi l’Asl non riveste la figura di Datore di lavoro.

Anche se le somme da lei percepite per l’attività di Continuità Assistenziale sono assoggettate a tassazione come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, l’assimilazione è solo un concetto relativo alla tassazione e non investe la configurazione giuridica del rapporto che è e rimane autonomo.

Rispetto quindi a questa specifica causa di esclusione, riteniamo che lei possa applicare il regime forfettario sui redditi prodotti con la sua partita Iva.

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