Domande e Risposte

Posso adottare il forfettario se organizzo eventi e mi occupo di produzioni audio e video?

Ho una partita iva forfettaria che si occupa di produzioni audio, video, campagne marketing ed organizzazione eventi. Di seguito i codici attività della mia ditta individuale:

– 731102 Conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari
– 900109 Altre rappresentazioni artistiche
– 591100 Produzione cinematografica, video e programmi tv
– 464320 Commercio all’ingrosso di supporti registrati
– 592010 Edizioni di registrazioni sonore
– 601000 Trasmissioni radiofoniche

Posso adottare il forfettario?

 

Una delle esclusioni del Regime forfettario dispone che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Tra tali attività viene indicata la seguente:

 

– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);

 

Tale descrizione ricomprenderebbe i suoi seguenti Codici Ateco:

– 591100 Produzione cinematografica, video e programmi tv

– 601000 Trasmissioni radiofoniche

Le riportiamo di seguito quanto sancito dall’articolo 74:

 

“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.”

 

In poche parole se lei per le attività che le abbiamo indicato applica l’imposta con specifiche riduzioni previste per le attività di intrattenimento, NON può applicare il Regime forfettario per nessuna delle sue attività svolte elencate.

Questa è l’analisi che possiamo farle con le informazioni che ci ha fornito.

 

Rimane però sempre la possibilità, con comunicazione preventiva fatta alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate, l’opzione per trattare i redditi di queste attività nei modi ordinari e rinunciare quindi al Regime speciale previsto.

 

Qualora si rinunci al Regime speciale, si potrà applicare il regime forfettario dall’anno in cui l’opzione è già operativa.

 

Se nel 2019 non ha ancora emesso fatture per questa tipologia di attività può, qualora ritenga per lei conveniente l’adozione del Regime forfettario, prendere contatti con la SIAE e l’Agenzia delle Entrate e verificare se può esercitare l’opzione di rinuncia al Regime speciale anche in corso d’anno.

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