Posso aderire al Regime Forfettario se percepisco la Naspi e in passato ho già avuto la Partita Iva?

Mi occupo di informatica e la mia attività sarebbe quella dello sviluppo web e della programmazione.
Avrei però bisogno di comprendere il mio inquadramento poiché fino a novembre 2019 ho lavorato per un’azienda come dipendente svolgendo la medesima mansione, con un lordo annuo di circa 40.000 euro. Tale posizione si é conclusa a mio favore con un licenziamento per giusta causa e attualmente percepisco la disoccupazione.
Ho già avuto p iva in passato come minimo ma la posizione è stata chiusa circa 6 anni fa.
Mi sembra di aver capito che potrei comunque far parte del regime forfettario poiché, nonostante abbia guadagnato lo scorso anno più di 30.000 euro la posizione lavorativa si é conclusa entro il 2020.
Potrei inquadrarmi come consulente informatico ottenendo sia la tassazione al 5% che pagare le tasse sul 67% piuttosto che il 78% dello sviluppatore web?

Per poter adottare il Regime Forfettario per la sua Partita Iva, dovrà controllare di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione che trova elencate qui: Regime Forfettario 2020 nuovi limiti.

Essendo il suo rapporto di lavoro subordinarto concluso, pur avendo percepito più di 30.000 euro all’anno, non ricadrà nella causa di esclusione per l’applicazione del Forfettario.

Il Codice Ateco addatto alla tipologia di attività da lei svolta è il seguente:

  • 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione

che include:

– progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web
– personalizzazione di software, esempio modificando e configurando un’applicazione esistente in modo che essa sia funzionale all’ambiente del sistema informativo dei clienti

Il coefficiente di redditività associato a tale Codice è del 67%: questo va applicato ai ricavi conseguiti per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare imposta e contributi da versare.

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Per rispondere alla sua domanda sull’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, le riportiamo parte del testo della circolare 17/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate; tale circolare si riferiva al vecchio Regime dei minimi ma è l’unica che tratta l’argomento e alla quale si fa riferimento:

“Si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

L’esistenza del requisito in esame va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione si ritiene che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio (periodo di osservazione mutuato dalla previsione contenuta nella lettera a)) antecedente l’inizio dell’attività.

In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Si ritiene che tale continuità non possa mai essere ravvisata nel caso in cui le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee.”

Non sappiamo di che tipologia fosse il suo  contratto di lavoro dipendente, ma riassumendo:

  • se svolgeva lavoro dipendente a tempo indeterminato potrà applicare il 5% solo nel caso in cui l’attività che andrà a svolgere con la sua Partita Iva non sarà esercitata nei confronti degli stessi clienti, nello stesso luogo ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente;
  • se, invece, svolgeva lavoro dipendente a tempo determinato, potrà applicare l’imposta al 5% se non lo ha svolto per più di 18 mesi.

Dovrà inoltre iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps, a cui versare i contributi secondo questo schema di reddito:

  • per il reddito compreso tra 0 e 15.878 euro: verserà circa 3.800 euro di contributi fissi;
  • per il reddito superiore a tale importo: oltre ai contributi fissi, li verserà per il 24%.

In questo caso, potrà richiedere la riduzione del 35% dei contributi da versare. Per qualsiasi approfondimento: Regime forfettario riduzione contributi Artigiani e Commercianti

Percependo lei la disoccupazione, potrà richiedere il versamento anticipato della Naspi in un’unica soluzione e poi aprire la sua Partita Iva.

In questo caso, l’indennità anticipata va restituita quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile.

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