Posso aderire al regime forfettario al 5% se fatturerò prevalentemente all’azienda di cui posseggo il 33% di quote?

Sto iniziando un’attività come consulente informatico, il cliente principale sarà un’azienda di cui posseggo il 33% delle quote. Il codice ateco dell’azienda è 62.01.00. L’anno scorso ho lavorato, da inizio marzo a fine agosto, come dipendente per un’azienda di consulenza informatica, percependo un reddito complessivo, stando ad estratto conto INPS, di Euro 18.833,00. L’azienda di cui sono socio e quella per cui ho lavorato lo scorso anno non hanno né clienti in comune, né l’una è cliente dell’altra.

Vorrei capire se posso aderire al regime forfettario ed eventualmente all’imposta sostitutiva del 5%; mi interesserebbe sapere se essere meramente socio di un’azienda può essere considerata attività d’impresa.

Per rispondere alla sua domanda, le riportiamo parte del testo della circolare n.9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate con le due cause ostative da prendere in considerazione per analizzare la sua situazione:

Lettera d: “prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

Lettera d-bis): “prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”

Analizziamo ora il primo punto, la lettera d.

Avendo lei il 33% delle quote della S.r.l. non ha il controllo diretto della società.

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Se le restanti quote appartengono ad un suo familiare, parente o affine, ha invece il controllo indiretto della società.

Per verificare se l’attività della S.r.l e della sua Partita Iva sono attività economiche direttamente riconducibili, i rispettivi Codici Ateco devono appartenere alla stessa sezione:

  • il Codice Ateco 62.01.00 della S.r.l.: sezione J
  • il Codice Ateco 62.02.00 della sua Partita Iva (Codice Ateco riferito all’attività di consulenza informatica): sezione J

Pertanto, le due attività sono riconducibili perchè appartenenti alla stessa sezione.

Riassumendo: se le restanti quote appartengono ad un suo familiare o affine, avrà il controllo indiretto della società e fatturerà per attività economicamente riconducibili, ricadendo nella causa ostativa analizzata che le preclude la possibilità di applicare il Forfettario per la sua Partita Iva.

Se le restanti quote non appartengono ad un suo familiare, detenendo lei il 33% delle quote, non ha il controllo nè diretto nè indiretto della società e, anche fatturando per attività riconducibili, non incorre nella causa di esclusione.

Le sottolineiamo però che l’Agenzia delle Entrate si riserva comunque la facoltà di effettuare dei controlli e nel momento in cui dovesse intuire una volontà elusiva, potrebbe incorrere in sanzioni.

Analizziamo ora il secondo punto, la lettera d-bis.

Se lei riceve compensi dalla S.r.l. come amministratore (non ce l’ha specificato, ma per completezza di trattazione glielo indichiamo), la S.r.l. è considerata come suo “datore di lavoro” e, pertanto, potrà applicare il Regime Forfettario se non fattura per più del 50% con la sua Partita Iva alla suddetta società.

Alla luce di quanto analizzato, se vorrà applicare il Regime Forfettario, dovrà rispettare anche tutti gli altri requisiti che trova elencati qui: Regime Forfettario 2020 nuovi limiti.

L’imposta che dovrà applicare è del 15%, in quanto avendo lei svolto attività di impresa nei 3 anni precedenti l’apertura della sua attività, non potrà applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni.

 

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