Informazioni per l’emissione di fatture verso clienti extra UE

Domande e risposte flextax

Vorrei avere due informazioni riguardo l’emissione di fatture verso clienti extra UE:
– ho scritto un libro e ricevuto anticipi sui diritti d’autore dall’editore. Come devo impostare la fattura? Questi proventi contribuiscono al limite del forfettario per l’anno?
– devo inserire la rivalsa del 4% INARCASSA se emetto fatture per consulenza verso clienti esteri?

risponderemo per punti alle sue domande:

– ho scritto un libro e ricevuto anticipi sui diritti d’autore dall’editore. Come devo impostare la fattura? Questi proventi contribuiscono al limite del forfettario per l’anno? 

Nella Circolare n. 9 del 10/04/2019 , in merito ai diritti d’autore, viene disciplinato quanto segue:

“Si è posto il problema se i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore dovranno includersi nel calcolo della soglia di 65.000 euro.
In proposito, l’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, considera, inoltre, redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro
autonomo svoltacircostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo

[…]

Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.”

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Comma 2 art. 53 TUIR

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;

Comma 8 art 54 TUIR

“8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 49 sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese , ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; ”

Riepilogando la norma sulla tassazione dei diritti d’autore:

Se i diritti d’autore sono correlati alla sua attività professionale (il libro è un trattato tecnico inerente la sua attività professionale), dovrà inserire i diritti d’autore percepiti all’interno della sua fattura, specificare che si tratta di diritti d’autore, tenerne conto ai fini del raggiungimento dei 65.000 euro come tetto per il regime forfettario, al momento della dichiarazione dei redditi, estrapolare questi importi e andarli a tassare nell’apposito rigo del quadro RL del modello Unico, tasserà quindi gli altri incassi della sua attività come forfettario mentre gli importi percepiti come diritti d’autore li tasserà seguendo le regole per questa tipologia di redditi (riduzione del 25% o del 40% in base alla sua età e tassazione con aliquote Irpef progressive). Non deve esserle fatta nessuna ritenuta d’acconto perché i redditi rientreranno nella disciplina forfettaria anche se verranno tassati con le regole previste per i diritti d’autore.

Se i diritti d’autore sono fuori dalla sfera della sua attività professionale (il libro tratta fiabe per bambini o argomenti non correlati alla sua attività professionale), non dovrà inserire gli importi in fattura ma rilasciare una ricevuta e, se chi le corrisponde i diritti può configurarsi come sostituto d’imposta, le verrà applicata la ritenuta d’acconto. In questo caso i proventi come diritti d’autore non concorreranno alla determinazione della soglia dei 65.000 euro prevista per continuare ad applicare il regime forfettario.

 devo inserire la rivalsa del 4% INARCASSA se emetto fatture per consulenza verso clienti esteri?

Dal sito Inarcassa: 

“Abolito il 4% sul fatturato estero
I ministeri approvano la modifica regolamentare

La modifica al Regolamento Inarcassa, con l’approvazione Ministeriale (pervenuta il 7 agosto 2014), sana il problema normativo determinato dalla legge di stabilità 2013, ripristinando il livello di contribuzione originario ed evita così una grave perdita di competitività all’estero del settore.

Inarcassa ha provveduto a modificare i modelli nonché l’applicativo on line per l’invio telematico della Dichiarazione 2013. Il sito www.inarcassa.it è infatti aggiornato da venerdì 8 agosto alle ore 15:30 e chi aveva già fatto la dichiarazione inserendo un fatturato estero è stato prontamente avvisato della novità ed invitato a fare la rettifica.”

Nel regolamento aggiornato al 09/03/2020 presente sul sito Inarcassa riporta al punto 5.1 bis – Ai fini del presente Regolamento, anche a decorrere dal 1.1.2013, non rientrano nel “volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.”, i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972 (6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale). Su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

Da quanto presente sul sito Inarcassa e da quanto inserito nel regolamento, sulle fatturazioni all’estero, non si applica la rivalsa del 4%.

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