Domande e Risposte

Bollo in fattura e regime forfettario

Sono confusa riguardo al bollo in fattura in regime forfettario. Sto leggendo che il bollo, se a carico del cliente, dovrebbe essere sommato all’imponibile stesso e, quindi, fare reddito, ma mi pare una cosa assurda. Com’è meglio procedere? Facendo reddito sembra io debba pagare le tasse anche su una tassa già pagata.

Le confermiamo che in regime forfettario, se il bollo viene addebitato nella fattura al cliente, concorre alla formazione del reddito sul quale lei versa imposta e contributi.

Se la marca da bollo in fattura è a suo carico non concorre alla formazione dei ricavi, pertanto al reddito imponibile. Se invece sceglie di addebitare i 2 euro della marca da bollo al cliente, la questione cambia.

Con la Risposta n. 428/2022, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n.190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura“, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione dell’imposta di bollo addebitata al cliente, scrivendo quanto segue:

Il comma 64 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina << il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata>>. […]

Come chiarito nella risposta 67/E del 2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.

Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

Ne consegue che:

  • se non addebita al suo cliente i 2 euro dell’imposta di bollo, allora non concorre alla formazione dei ricavi e dunque alla determinazione forfettaria del reddito (reddito imponibile che, ricordiamo, è la base su cui vengono calcolati imposta sostitutiva e contributi previdenziali)
  • se sceglie di addebitare al tuo cliente i 2 euro dell’imposta di bollo, allora questi concorreranno ai ricavi (dunque anche al raggiungimento del limite di 85.000 euro) e alla determinazione forfettaria del reddito.

Approfondisci: Imposta di bollo in fattura

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