Quando sono passato alla fatturazione elettronica, ho cambiato il sistema di numerazione. Sono passato da “3/22” a “fe 4/22”. Questo può comportare un problema?
Con la risposta n. 505 l’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di... ha chiarito quanto da lei richiesto.
Riportiamo lo stralcio esplicativo (pagina 3):
“Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVAImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo...) – così come sostituito dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco“.
A partire da tale data, quindi, non è più necessario che la numerazione sia progressiva “per anno solare” – come prescriveva la norma sostituita – ripartendo ogni anno dal numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.”
Ne consegue che il requisito fondamentale è che non vi siano due fatture con il medesimo numero progressivo: per esempio due fatture n. 10 nello stesso anno.