Ho letto che “qualora il bollo venga addebitato al cliente e venga quindi indicato anche nel corpo della fattura, concorrendo al totale del documento, dovrà essere utilizzato a livello di rigo un codice Iva raccordato al codice Natura N2.2 (e non più alla Natura N1), con caratteristiche analoghe a quello utilizzato per il compenso”. È vero? E da quando è in vigore?
La risposta dell’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di... che tratta l’argomento, risale al 12 agosto 2022: Risposta n. 428/2022.
Se il bollo viene addebitato al cliente concorrerà ai ricaviCorrispettivi per la cessione di beni o la prestazione di servizi, che caratterizzano l'attività d'impresa. (di conseguenza alla futura base imponibileGrandezza a cui si applica l’aliquota (o il tasso o la percentuale) fissata dalla legge per determinare l’ammontare del debito d’imposta.) e dovrà riportare la natura N2.2.
É consigliabile variare la natura del bollo a seconda che questo venga addebitato o meno, per seguire la forma corretta; trattandosi tuttavia di un errore formale e non sostanziale, non incorrerà in sanzioni.
Le indichiamo infatti che , come contenuto nel comma 5-bis del Decreto Legislativo 472/1997, “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’impostaL’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento... e sul versamento del tributo”.