Domande e Risposte

Come aprire Partita Iva web designer

Sono un lavoratore dipendente e percepisco attualmente meno di 25.000 euro lordi. attualmente lavoro come sviluppatore software. Vorrei capire come fare per aprire partita iva come web designer.

Come aprire Partita Iva web designer?

Se desidera aprire Partita Iva, nel momento in cui contestualmente si ha un lavoro dipendente, bisogna innanzitutto verificare di non fare concorrenza al proprio datore di lavoro, aspetto giuridico presente in ogni tipo di contratto e per il quale, se necessario, le consigliamo di contattare un consulente del lavoro.

Per poter adottare il forfettario è necessario essere in possesso di tutti i requisiti richiesti: Limiti forfettario.

Per l’attività che desidera intraprendere potrà adottare il seguente codice Ateco:

  • 74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine web

– grafica di pagine web

Al suddetto codice Ateco è associato un coefficiente di redditività pari al 78%.

Potrà iscriversi in Camera di Commercio e versare i contributi alla Gestione artigiani e commercianti Inps, secondo il seguente schema:

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  • per il reddito compreso tra 0 euro e 17.504 euro: verserà contributi fissi di circa 4.200 euro
  • superato il reddito minimale di 17.504 euro: oltre ai contributi fissi, li verserà anche in percentuale al 24% circa.

Se contestualmente all’attività in Partita Iva svolge anche un lavoro da dipendente che richiede un impegno di tipo full-time, allora sarà esonerato dal versamento dei contributi.

Se invece il lavoro da dipendente richiede un impegno di tipo part-time allora dovrà versare i contributi per intero.

In questo caso, se adotterà il forfettario, in quanto iscritto alla Gestione artigiani e commercianti INPS, potrà beneficiare della riduzione del 35% dei contributi: Riduzione contributi artigiani e commercianti.

Adottando il forfettario, oltre ad eventuali contributi (vista la futura convivenza tra attività in partita iva e lavoro dipendente), dovrà versare l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività, se rispetterà i tre requisiti richiesti:

  1. Non bisogna aver svolto, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, attività di impresa in forma associata o familiare
  2. L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (eccezion fatta per i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni)
  3. Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Sulla base delle informazioni che ci ha fornito, dovrà prestare attenzione al punto 2, evidenziato.

Con “mera prosecuzione”  ci si riferisce allo svolgimento della medesima attività svolta in precedenza verso il medesimo mercato di riferimento.

In merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate, attraverso la CIRCOLARE N. 10/E del 4 aprile 2016, indicando quanto segue:

“la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento”

e ancora

“la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.”

Affinché non vi sia una mera prosecuzione è necessario provare che le due attività svolte richiedono effettivamente competenze differenti.

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