Come emettere fatture per vendere online su Amazon e altri marketplace

Come emettere fatture per vendere online su AmazonCome emettere fatture per vendere online su Amazon

Per gli articoli venduti all’interno dell’Unione Europea su Amazon e su altri marketplace, l’Iva viene calcolata in base alle Leggi applicabili nei Paesi appartenenti all’Unione e alle aliquote fiscali previste dalla legislazione in vigore in ognuno di essi.

Gli importi Iva vengono applicati in base a:

  • natura del prodotto
  • destinazione di spedizione
  • identità del venditore

A partire dal 1° luglio 2021 sono stati introdotti alcuni cambiamenti circa le soglie del fatturato per coloro che vendono all’interno dell’Unione Europea.

Dunque, non è più valida la soglia dei 35.000€ ma è stata introdotta un’unica soglia di fatturato pari a 10.000€ in tutti gli Stati Europei.

La norma vigente (art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e l’articolo 2 del D.P.R. del 21 dicembre 1996 n. 696, poi ribadito dalla Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009) prevede che i venditori di Amazon non siano obbligati ad emettere fattura ad un acquirente che non sia possessore di Partita Iva.

Solitamente i clienti di Amazon o di altri marketplace non necessitano di fattura in quanto potranno rivolgersi direttamente al marketplace per ricevere assistenza e garanzia presentando la ricevuta d’acquisto relativa al proprio ordine, ma alcuni acquirenti potrebbero comunque richiedere la fattura: in questo caso, entro il mese solare di spedizione, dovranno comunicare personalmente al venditore il codice fiscale o la Partita Iva dell’intestatario.

Questo discorso non vale ovviamente per le vendite effettuate ad un acquirente titolare di una Partita Iva: in questo caso dovranno essere applicate le regole di fatturazione in base alla normativa presente sul territorio di riferimento.

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Il venditore che registra la fattura d’acquisto dovrà sempre porre attenzione alla Partita Iva dell’acquirente.

Le operazioni possono presentare caratteristiche differenti.

  • Soggetto estero stabilito in Italia tramite una stabile organizzazione (per “stabile organizzazione” intendiamo un centro di attività permanente, diverso dalla sede principale del soggetto passivo, dotato di una struttura idonea per ricevere e utilizzare i beni/servizi acquistati)

Questa posizione riguarda un soggetto titolare di Partita Iva stabilito in Italia con obbligo di fatturazione elettronica.

In questo caso, l’acquirente italiano riceverà una fattura elettronica con Iva da dover registrare regolarmente.

  • Soggetto estero non stabilito ma identificato in Italia tramite rappresentante fiscale (ovvero un soggetto tramite il quale un soggetto passivo non residente, comunitario o extracomunitario, privo di stabile organizzazione in Italia, effettua operazioni rilevanti ai fini Iva sul territorio dello stato) o identificazione diretta (alternativa alla nomina di rappresentante fiscale valida anche per i soggetti residenti in un paese extraeuropeo)

In questo caso, in quanto il cliente è estero ed è necessario applicare in fattura la dicitura “reverse charge”: dunque l’Iva sarà applicata tramite inversione contabile.

Per prestazioni di servizi verso un soggetto estero è necessaria l’iscrizione al Vies.

  • Soggetto estero non stabilito ma identificato in Italia tramite rappresentante fiscale

In questo caso il venditore è un soggetto extraeuropeo ma i beni da vendere partono dall’Italia.

Non sarà prevista una bolla doganale in quanto i beni sono già stati spediti in Italia e le formalità necessarie sono dunque già state espletate.

L’acquirente sarà tenuto ad emettere un’autofattura e questa dovrà confluire in un registro, in caso l’azienda ne abbia istituito uno, al pari di un qualsiasi acquisto extracomunitario.

  • Il fornitore è extracomunitario e i beni vengono spediti da un Paese extraeuropeo

In questo caso l’operazione è considerata un’importazione, dunque soggetta ad Iva in dogana e ad eventuali dazi.

Per poterla gestire, il cessionario dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

  • bolla doganale
  • fattura di acquisto del fornitore estero
  • eventuale fattura del vettore per addebito degli oneri e formalità doganali
  • Fornitore estero, intracomunitario o extracomunitario, identificato o non identificato, che applica l’Iva in fattura

In questo caso, significa che dal momento dell’acquisto l’impresa non ha fornito gli estremi necessari per essere considerata come un altro soggetto passivo d’imposta.

In fattura si dovrà inserire l’Iva del Paese di origine o l’Iva italiana, come se il bene fosse stato venduto ad un consumatore privato.

L’impresa non potrà emettere autofattura in quanto l’Iva è già stata assolta in precedenza.

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