Domande e Risposte

Come aprire Partita Iva in Regime forfettario per attività di responsabile lavori in cantiere?

Come aprire Partita Iva in forfettario per responsabile di lavori in cantiere? Da mesi sono collaboratore di uno studio di progettazione tecnica per costruzione/manutenzione di edifici civili ed industriali e svolgo attività di supporto alla fase esecutiva dei cantieri.

In altre parole l’attività può configurarsi come quella del responsabile dei lavori, figura presente in questo ambito e spesso svolta da amministratori di condominio?

Per adottare il Regime forfettario è innanzitutto necessario verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti:

Limiti forfettario.

Nel suo caso specifico, in base alle informazioni che ci ha dato (dove supponiamo che apra Partita Iva per continuare a lavorare con il soggetto che è attualmente suo datore di lavoro), bisognerà fare attenzione alla causa di esclusione alla lettera d-bis, specificata dall’Agenzia delle entrate, nella circolare 9 del 10/04/2019:

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”

Si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti e non se si sono avuti degli stage o tirocini che non prevedono contribuzione e non hanno come oggetto una prestazione lavorativa ma l’erogazione di formazione.

Codice Ateco per responsabile di lavori in cantiere

Tale causa di esclusione si verifica alla fine dell’anno, con fatture alla mano.

In base alla descrizione fornita, il Codice Ateco che è possibile utilizzare per svolgere attività di collaborazione per la gestione dei documenti e dei lavori è il seguente:

Calcola gratis le tasse da pagare e richiedi assistenza fiscale​

Inizia Gratis
  • 74.90.99Altre attività professionali n.c.a.

che include:

– attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse  le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
– attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
– attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria eccetera)
– attività dei periti calligrafici, sommelier eccetera
– agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti
– servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
– gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera
– attività degli archeologi
– attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci)

A tale Codice Ateco è associato un coefficiente di redditività pari al 78%.

Imposta e contributi per responsabile lavori di cantiere in forfettario

Si inquadrerà come libero professionista e verserà i contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps, al 26,23%.

Se adotterà al forfettario, oltre ai contributi, verserà l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività, se rispetterà i 3 requisiti richiesti:

  1. Non bisogna aver svolto, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, attività di impresa in forma associata o familiare
  2. L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (eccezion fatta per i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni)
  3. Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Per la sua situazione, in base alle informazioni che abbiamo, bisogna prestare attenzione al punto 2. ovvero quello relativo alla mera prosecuzione.

In merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate, attraverso la CIRCOLARE N. 10/E del 4 aprile 2016, indicando quanto segue:

“la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento”

e ancora

“la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.”

Affinché non vi sia una mera prosecuzione è necessario provare che le due attività svolte richiedono effettivamente competenze differenti.

Se invece lei ha svolto la collaborazione con lo studio di progettazione tecnica, con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo inferiore ad un anno e mezzo, allora (se rispetterà anche gli altri due requisiti) potrà applicare l’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ARTICOLI SIMILI