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Qual è il coefficiente di redditività per Agenti di commercio nel settore dell’abbiglia

Il Coefficiente di redditività per agenti di commercio di abbigliamento è pari al 40%.
Questo valore indica la percentuale dei ricavi che viene considerata reddito imponibile ai fini fiscali nel Regime Forfettario. In altre parole, per ogni 100 euro di ricavi, 60 euro vengono automaticamente considerati spese forfettarie. Quindi non soggetti a imposta sostitutiva o contributi, mentre i restanti 40 euro costituiscono il reddito su cui si calcolano tasse e contributi previdenziali.

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Il vantaggio principale del Regime Forfettario è la semplificazione contabile: la legge stabilisce un importo fisso – in questo caso, il 60% dei ricavi – come costo forfettario. Di conseguenza, gli agenti di commercio di abbigliamento possono calcolare facilmente la base imponibile e stimare in anticipo imposta e contributi.

Esempio pratico

Se un agente di commercio nel settore dell’abbigliamento realizza 50.000 euro di ricavi annui, solo 20.000 euro (cioè il 40%) saranno soggetti a tassazione. Su questo importo si applica l’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% nei primi cinque anni di attività, se si rispettano i requisiti previsti.
I contributi previdenziali Inps si calcolano sullo stesso reddito imponibile, e l’importo versato potrà essere dedotto l’anno successivo per ridurre la base imponibile.

Quali novità ci sono sul coefficiente di redditività per Agenti di commercio di abbigliamento?

Il Coefficiente di redditività per agenti di commercio di abbigliamento, attualmente fissato al 40%, rientra tra quelli che verranno aggiornati a seguito dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025.

Infatti, come si legge nel decreto n. 81/2025, con il passaggio ai nuovi codici ATECO, il Governo prevede di rivedere i coefficienti di redditività per renderli più coerenti con la nuova classificazione Ateco 2025.
Fino a quando non sarà pubblicata la nuova tabella aggiornata dei coefficienti di redditività, i professionisti e le imprese continueranno ad applicare i coefficienti previsti dalla Legge n. 190 del 2014, basati sulla classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

Coefficienti di Redditività 2018

Questo significa che, fino a nuove disposizioni normative, gli agenti di commercio nel settore dell’abbigliamento continueranno a utilizzare il coefficiente di redditività del 40%, in attesa delle nuove percentuali che entreranno in vigore.

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