Qual è il Codice Ateco per massofisioterapista?
Il codice Ateco per massofisioterapista è l’86.95.00 – Attività di fisioterapia, che include:
- attività di fisioterapisti
- attività di massoterapisti
- attività di ergoterapisti
- attività di terapisti occupazionali.
Fino al 1° aprile 2025, il codice Ateco per massofisioterapista era l’86.90.21 – Fisioterapia.
Eventualmente, per l’attività di massofisioterapista, era anche possibile optare per il codice Ateco 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. che includeva:
– servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera
– attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
Potrai decidere di aprire la Partita Iva nel momento in cui avrai ottenuto le qualifiche e le abilitazioni previste per poter svolgere l’attività in autonomia.
Dopo aver scelto il Codice Ateco adatto, dovrai aprire la tua partita Iva all’Agenzia delle Entrate come Professionista ed iscriverti alla Gestione Separata Inps per versare i contributi, in quanto non è infatti ancora prevista l’iscrizione ad una Cassa previdenziale specifica.
Infine, dovrai valutare quale regime fiscale adottare e successivamente alla scelta dovrai iniziare ad emettere le fatture secondo le regole previste dal regime fiscale che vorrai applicare.
Quale Regime fiscale scegliere?
Tra quali Regimi fiscali può ricadere la tua scelta?
Per la tua Partita Iva di massofisioterapista potrai scegliere tra il Regime Forfettario o Ordinario semplificato, di cui andiamo subito ad analizzare le principali differenze.
- Per poterlo adottare, dovrai rispettare precisi requisiti e condizioni;
- Il reddito imponibile sarà calcolato applicando il coefficiente di redditività associato al tuo Codice Ateco ai ricavi conseguiti. Il coefficiente di redditività per la tua Partita Iva di massofisioterapista è del 78%;
- Non potrai portare in detrazione/deduzione nessuna reale voce di spesa ma ti sarà riconosciuta semplicemente una spesa forfettaria sempre in base al tuo coefficiente di redditività, nel tuo caso del 22% dei tuoi ricavi;
- Sul reddito imponibile verserai i contributi previdenziali e un’unica imposta, l’imposta sostitutiva del 15%, con la possibilità di ridurla al 5% per i primi 5 anni di attività se si rispettano tutte le condizioni;
- Se svolgerai un contestuale lavoro dipendente, i redditi così percepiti non faranno cumulo con quelli da Partita Iva e pertanto saranno soggetti a tassazione separata;
- In fattura non dovrai applicare né Iva né ritenuta d’acconto, ma per tutte le fatture di importi superiori ai 77,47 euro dovrai assolvere l’imposta di bollo, applicando una marca da bollo da 2 euro;
Regime Ordinario semplificato
- Non dovrai rispettare specifici requisiti ma unicamente il limite di ricavi di 500.000 euro se vendi servizi e di 800.000 euro se svolgi un altro tipo di attività;
- Il reddito imponibile sarà calcolato in modo analitico, sottraendo cioè ai ricavi conseguiti i costi effettivamente sostenuti durante l’anno, fino a capienza;
- Sul reddito imponibile verserai i contributi e l’Irpef secondo il classico meccanismo a scaglioni, la cui prima aliquota è del 23%;
- Se svolgi anche lavoro dipendente, i redditi così percepiti cumuleranno con quelli da Partita Iva;
- Dovrai inserire l’Iva in fattura e la ritenuta d’acconto;
Non possiamo suggerirti quale dei due regimi fiscali sia più adatto a te, ma abbiamo cercato di mettere in luce tutte le principali differenze.
Codice Ateco per massofisioterapista e tassazione
Come abbiamo avuto modo di accennare, sul reddito imponibile dovrai versare le tasse.
Se adotterai il Forfettario, il reddito imponibile sarà ottenuto dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e su di esso verserai l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni.
Se applicherai invece l’ordinario semplificato, il reddito imponibile sarà calcolato dai ricavi meno i costi sostenuti e su di esso verserai l’Irpef, di cui ti riportiamo le aliquote vigenti:
| 1° scaglione | redditi fino a 28.000 euro | aliquota Irpef al 23% |
| 2° scaglione | redditi da 28.000,01 a 50.000 euro | aliquota Irpef al 33% |
| 3° scaglione | redditi superiori a 50.000 euro | aliquota Irpef al 43% |
Oltre all’imposta sostitutiva o all’Irpef, le quali variano a seconda del Regime fiscale adottato, dovrai versare anche i contributi, i quali sono indipendenti dal regime fiscale scelto.
Come Professionista, dovrai versare i tuoi contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps per il 26,07% del tuo reddito.
Ti indichiamo infine che nel momento in cui svolgi un contestuale lavoro dipendente o percepisci reddito da pensione, verserai i contributi ridotti al 24%.
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Come si possono verificare le linee guida per aprire uno spazio adibito all’attività facente parte della abitazione privata? Quali sono i requisiti? Misure bagno, spazio in mq della stanza…
Grazie
Buongiorno Katia,
per ricevere informazioni specifiche sullo spazio dove si svolge attività di massofisioterapista, sarebbe opportuno contattare direttamente il Comune.
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La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!