In questo articolo risponderemo ad una domanda molto comune: chi è esonerato dalla fattura elettronica?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo innanzitutto chiarire che i casi di esonero dalla fatturazione elettronica sono ormai limitati: ad oggi la maggior parte delle Partite Iva è obbligata ad emettere fattura elettronica.
Chi è esonerato dalla fattura elettronica?
Quando ci si chiede chi è esonerato dalla fattura elettronica, è importante sapere che oggi le eccezioni sono poche e ben circoscritte.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- soggetti che effettuano operazioni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, come nel caso del commercio al minuto e attività assimilate, salvo richiesta del cliente.
- i piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- i professionisti sanitari, con specifiche limitazioni, come vedremo.
Dopo aver chiarito chi è esonerato dalla fatturazione elettronica, di seguito ci occuperemo del caso specifico dei professionisti sanitari.
Cosa prevede il divieto di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari
Il caso più rilevante riguarda i professionisti sanitari: questi non hanno un esonero dalla fatturazione in senso stretto, ma piuttosto hanno il divieto permanente di emettere fatture elettroniche verso i privati, come disposto dal Decreto Legislativo 81/2025.
Questo significa che, in questi casi, il professionista sanitario deve continuare ad emettere fattura in formato cartaceo.
Per approfondire leggi il nostro articolo dedicato: Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati è permanente
Alcuni di questi contribuenti, tuttavia, sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati fiscali relativi alle prestazioni che hanno reso ai privati, per consentire ai pazienti di beneficiare delle detrazioni fiscali nel modello 730.
Attenzione! Mentre tutti i professionisti sanitari hanno il divieto di emettere fattura sanitaria nei confronti dei privati, non tutti hanno l’obbligo di inviare i dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria.
Di seguito l’elenco dei contribuenti che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
- gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica
- gli iscritti all’albo dei biologi
- i tecnici sanitari di laboratorio biomedico
- i tecnici audiometristi
- i tecnici audioprotesisti
- i tecnici ortopedici
- i dietisti
- i tecnici di neurofisiopatologia
- i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- gli igienisti dentali
- i fisioterapisti
- i logopedisti
- i podologi
- ortottisti e assistenti di oftalmologia
- i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- i tecnici della riabilitazione psichiatrica
- i terapisti occupazionali
- gli educatori professionali
- i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- gli assistenti sanitari.
Per approfondire leggi il nostro articolo dedicato: Trasmissione dati al Sistema Sanitario
Capire bene chi è esonerato dalla fattura elettronica è importante per evitare errori e gestire correttamente la propria Partita IVA.
Nota editoriale
Articolo realizzato dai consulenti fiscali di FlexTax.
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