Chi è esonerato dalla fattura elettronica

Chi è esonerato dalla fatturazione elettronica?

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In questo articolo risponderemo ad una domanda molto comune: chi è esonerato dalla fattura elettronica?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo innanzitutto chiarire che i casi di esonero dalla fatturazione elettronica sono ormai limitati: ad oggi la maggior parte delle Partite Iva è obbligata ad emettere fattura elettronica.

Questo principio vale anche per le Partite Iva in Regime Forfettario: dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti che hanno scelto questo regime fiscale hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica.

 

Chi è esonerato dalla fattura elettronica?

Quando ci si chiede chi è esonerato dalla fattura elettronica, è importante sapere che oggi le eccezioni sono poche e ben circoscritte.

Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • soggetti che effettuano operazioni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, come nel caso del commercio al minuto e attività assimilate, salvo richiesta del cliente.
  • i piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
  • i professionisti sanitari, con specifiche limitazioni, come vedremo.

Dopo aver chiarito chi è esonerato dalla fatturazione elettronica, di seguito ci occuperemo del caso specifico dei professionisti sanitari.

Cosa prevede il divieto di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari

Il caso più rilevante riguarda i professionisti sanitari: questi non hanno un esonero dalla fatturazione in senso stretto, ma piuttosto hanno il divieto permanente di emettere fatture elettroniche verso i privati, come disposto dal Decreto Legislativo 81/2025.

Questo significa che, in questi casi, il professionista sanitario deve continuare ad emettere fattura in formato cartaceo.

Per approfondire leggi il nostro articolo dedicato: Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati è permanente

Alcuni di questi contribuenti, tuttavia, sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati fiscali relativi alle prestazioni che hanno reso ai privati, per consentire ai pazienti di beneficiare delle detrazioni fiscali nel modello 730.

Attenzione! Mentre tutti i professionisti sanitari hanno il divieto di emettere fattura sanitaria nei confronti dei privati, non tutti hanno l’obbligo di inviare i dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria.

Di seguito l’elenco dei contribuenti che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria:

  • gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
  • gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica
  • gli iscritti all’albo dei biologi
  • i tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • i tecnici audiometristi
  • i tecnici audioprotesisti
  • i tecnici ortopedici
  • i dietisti
  • i tecnici di neurofisiopatologia
  • i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • gli igienisti dentali
  • i fisioterapisti
  • i logopedisti
  • i podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • i tecnici della riabilitazione psichiatrica
  • i terapisti occupazionali
  • gli educatori professionali
  • i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • gli assistenti sanitari.

Per approfondire leggi il nostro articolo dedicato: Trasmissione dati al Sistema Sanitario

Capire bene chi è esonerato dalla fattura elettronica è importante per evitare errori e gestire correttamente la propria Partita IVA.

Nota editoriale

Articolo realizzato dai consulenti fiscali di FlexTax.

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