Certificazione unica forfettari

Certificazione Unica (CU) in Regime Forfettario

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Dal 2024 viene abolito l’obbligo di predisporre la Certificazione Unica per i contribuenti forfettari: ecco di cosa parleremo in questo articolo!

Che cos’è la Certificazione Unica e chi è tenuto a presentarla

La Certificazione Unica è un documento fiscale utilizzato dai sostituti d’imposta (o committenti), per attestare i redditi per ciascun anno solare, derivanti da lavoro dipendente o assimilati, ma anche da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Siccome la Certificazione Unica serve per attestare anche i redditi da lavoro autonomo, comprende anche le Partite Iva in Regime Forfettario.

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In linea generale, il termine per l’invio della Certificazione Unica è il 16 Marzo, ma dato che è un sabato, i sostituti d’imposta la potranno trasmettere entro il 18 Marzo 2024, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione N. 13/E – Termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).

Certificazione Unica in Regime Forfettario

Normalmente, secondo quanto disposto dall’Art 1, comma 69, Legge n. 190/2014, il contribuente in Regime Forfettario non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e non è quindi tenuto alla predisposizione delle CU.

Inoltre, in forza della Legge n. 190/2014 art. 1, comma 67:

“I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.”

Nonostante quanto detto fino ad ora, il soggetto erogante deve comunque certificare la somma corrisposta attraverso il rilascio della Certificazione Unica, in cui deve essere indicato il tipo di reddito erogato e riportando i compensi riconosciuti sia nel campo 4 (ammontare lordo) che nel campo 7 (Altre somme non soggette a ritenuta), della sezione “DATI FISCALI”.

In sintesi, il soggetto in Partita Iva che adotta il Regime Forfettario, non dovrà compilare CU né 770 se riceve fatture da soggetti in Partita Iva.
Se al contrario, emette delle fatture di vendita nei confronti di soggetti in Partita Iva con regime fiscale diverso dal Forfettario (e dei Minimi), questi ultimi dovranno compilare la CU e anche il modello 770.

Cosa cambia in per il Regime Forfettario?

Con la Riforma Fiscale e, in particolare, col Dlgs 8 Gennaio 2024, n.1 (Raccolta 24), Art. 3, nel 2024 viene eliminato l’obbligo della predisposizione della Certificazione Unica relativa ai contribuenti in Regime Forfettario.

Prima di vedere la novità 2024, ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 è in obbligo l’invio delle fatture in formato elettronico.

Nel Decreto Semplificazioni Adempimenti Tributari, l’Art 3 dal titolo “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio” modifica l’Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica, aggiungendo il paragrafo 6-septie nel quale possiamo leggere quanto segue:

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, e’ inserito il seguente:

«6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.».

Resta in vigore l’obbligo di emissione delle Certificazioni Uniche per i compensi corrisposti a soggetti diversi dai contribuenti in Regime Forfettario.

Prima di concludere, è bene precisare che tale semplificazione avrà effetto a partire dai compensi corrisposti nell’anno 2024.

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