Assicurazione obbligatoria per le imprese contro calamità

Assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali per le imprese iscritte in Camera di Commercio

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Assicurazione obbligatoria per le imprese iscritte in Camera di Commercio contro calamità: questo è il nuovo adempimento all’orizzonte per i contribuenti italiani.

Iniziamo l’articolo precisando che la scadenza dell’obbligo, in un primo momento prevista per il 31 dicembre 2024, poi posticipata con l’approvazione del Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2025 è stata ulteriormente prorogata.

 

 

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La nuova scadenza dipende dalle dimensioni della tua impresa:

  • per le micro e piccole imprese è il 31 dicembre 2025
  • per le medie imprese è il 1° ottobre 2025
  • per le grandi imprese resta il 31 marzo 2025. Tuttavia, il Governo ha previsto un “periodo cuscinetto” di 90 giorni per uniformarsi all’adempimento.

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2026, il Governo ha differito due scadenze la scadenza per i settori di pesca e acquacoltura, al 31 dicembre 2026 e quella per le piccole e microimprese dei settori del turismo e della somministrazione (sono inclusi esercizi come bar, ristoranti, tavole calde, ecc…) al 31 marzo 2026.

Dunque, le ditte e le imprese individuali in Regime Forfettario hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per sottoscrivere tali polizze.

Quali imprese devono stipulare l’assicurazione obbligatoria contro calamità?

Le imprese che devono stipulare l’assicurazione obbligatoria sono quelle tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, cioè in Camera di Commercio.
L’obbligo è rivolto a tutte le imprese con sede in Italia e a tutte quelle estere con una stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse da questo adempimento:

  • le imprese agricole, che sono già coperte da un fondo mutualistico specifico;
  • le imprese con immobili gravati da abuso edilizio o privi di autorizzazioni edilizie.

Come puoi vedere, dunque, anche le ditte individuali in Regime Forfettario sono incluse nell’elenco delle imprese interessate da questa novità.

Per quali beni ci sarà l’obbligo di assicurazione?

I beni per i quali scatterà l’obbligo di assicurazione sono:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali.

Come chiarito dall’Ania, l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, i beni sopra elencati sono soggetti a copertura assicurativa anche in caso di:

  • affitto, leasing e noleggio
  • abitazioni impiegate ad uso promiscuo per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Sono però esclusi dall’adempimento i beni già coperti da un’analoga assicurazione contro eventi calamitosi, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore, come viene esplicitato nell’articolo 1-bis, comma 2 del cosiddetto Decreto Collegato Fiscale, il D.L. 155/2024.

Come funziona l’assicurazione obbligatoria per le imprese contro le calamità?

Gli eventi calamitosi per i quali le imprese iscritte in Camera di Commercio dovranno stipulare l’assicurazione sono:

  • terremoti
  • inondazioni
  • esondazioni
  • frane
  • alluvioni

Dunque, la polizza non copre tutti gli eventi calamitosi, ma soltanto quelli sopra elencati. Come chiarisce ancora l’Ania, sono esclusi dalla copertura fenomeni quali:

  • mareggiate o maremoti
  • infiltrazioni causate da “bombe d’acqua“
  • “bombe d’acqua“
  • il bradisismo
  • le eruzioni vulcaniche
  • le slavine
  • le valanghe

Si precisa che i premi delle assicurazioni saranno proporzionali al rischio e dipenderanno da diversi fattori, tra cui:

  • la vulnerabilità dei beni assicurati
  • la vulnerabilità del territorio in cui è ubicata l’attività
  • le dimensioni dell’attività.

Inoltre, la franchigia e lo scoperto delle assicurazioni non possono essere superiori al 15% del danno.

Cosa non copre l’assicurazione obbligatoria per le imprese contro calamità?

Come chiarito dal Decreto Attuativo, il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, all’articolo 1, comma 3, la polizza contro le calamità naturali non copre:

  • i danni che sono diretta conseguenza del comportamento dell’uomo
  • i danni causati a terzi e provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni che sono diretta o indiretta conseguenza di conflitti armati, atti di terrorismo, sabotaggio o agitazioni
  • i danni causati da armi
  • i danni causati da sostanze radioattive, esplosive, chimiche, o da energia nucleare
  • i danni causati da inquinamento o contaminazione.

In sostanza, la polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti al bene assicurato.

Cosa succede se non stipuli l’assicurazione obbligatoria?

Attualmente non sono previste sanzioni per chi non stipula l’assicurazione, ma attenzione perché ci possono essere conseguenze negative.

Come recita l’articolo 1, comma 102 della Legge di Bilancio 2024, che contiene la norma:

“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Ciò significa, che in caso di evento calamitoso che devasta l’attività dell’impresa sprovvista dell’assicurazione obbligatoria, quest’ultima è esclusa dall’assegnazione di risorse pubbliche, di sovvenzioni, di contributi e ristori compresi quelli stanziati ad hoc per fronteggiare le conseguenze della calamità.

Inoltre, come chiarito dal Decreto pubblicato il 18 luglio 2025 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le imprese sprovviste dell’assicurazione obbligatoria contro le calamità, non potranno accedere ai seguenti incentivi:

  • Contratti di sviluppo
  • Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89
  • Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)
  • Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
  • Mini contratti di sviluppo
  • Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
  • Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
  • Finanziamento di start-up
  • Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

Le ragioni

Il Governo ha preso questa decisione visto il numero sempre più frequente di eventi estremi, come alluvioni e sismi, che colpiscono il nostro Paese.

L’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione contro le calamità, infatti permette di proteggere il patrimonio aziendale da eventi calamitosi e di ripartire in tempi più celeri.

Prima di terminare l’articolo, ribadiamo un’altra volta che la Norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 per le ditte e imprese individuali in Regime Forfettario.

Siamo arrivati al termine di questo articolo sull’assicurazione obbligatoria per le imprese contro calamità: speriamo di essere stati utili.

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