Aprire Partita Iva per Scultore

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Aprire Partita Iva per Scultore

Se sei uno scultore e desideri avviare un’attività autonoma, dovrai aprire la Partita Iva.

Quando si avvia una Partita Iva, bisogna scegliere il codice Ateco più adatto per la propria attività. Il codice Ateco è una sequenza numerica composta da sei cifre, che va ad identificare e descrivere l’attività che desideri intraprendere.

Codice Ateco per Scultore

Nel caso dello scultore, il codice Ateco adatto è il seguente:

  • 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie

che include:

– attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista eccetera;
– attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi eccetera;
– stesura di manuali tecnici;
– consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte.

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Scelto il codice Ateco, si passa ad un’altra fondamentale analisi: la scelta del Regime fiscale da adottare.

Regimi fiscali per scultore: Regime forfettario e Regime Semplificato

Infatti nel momento in cui aprirai la tua Partita Iva individuale come scultore, potrai applicare uno dei seguenti due Regimi fiscali a seconda della tua situazione:

  • il Regime Forfettario. Per poter adottare questo Regime fiscale è necessario rispettare alcuni requisiti.
  • il Regime Ordinario Semplificato. Potrai applicare tale Regime fiscale se non rispetti tutti i requisiti previsti per il Regime forfettario o se, sulla base della tua situazione, ritieni che possa essere più adatto.

Regime Forfettario per Scultore

Fatte queste premesse iniziali, possiamo dire che le differenze sostanziali che si hanno tra i due Regimi sono l’imposta dovuta allo Stato e il modo in cui si calcola il reddito imponibile.

Infatti, il Regime Forfettario prevede che il reddito imponibile (ovvero la base su cui vengono calcolati imposta e contributi) si ottenga applicando ai ricavi un coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale associata al codice Ateco. Prevede inoltre il versamento di un’unica imposta, l’imposta sostitutiva.

Nel caso del codice Ateco 90.03.09, il coefficiente di redditività associato è del 67%. Ciò significa che il 67% dei tuoi ricavi saranno soggetti ad imposta e contributi, invece il restante 33% ti verrà riconosciuto come “spesa forfettaria“.

Nel regime Forfettario viene riconosciuta la percentuale di “spesa forfettaria” in quanto i contribuenti che lo adottano non possonoscaricare” alcun costo sostenuto per svolgere l’attività.
Come anticipato, il Regime Forfettario prevede il versamento di un’unica imposta con aliquota al 15%, che potrà essere ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se:

  • nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, non hai svolto altra attività di impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività intrapresa non è una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (non vengono presi in considerazione i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
  • se rilevi un’attività già avviata da un altro soggetto, devi accertarti che i ricavi percepiti nell’anno precedente dall’attività, non superino il limite previsto per il Regime forfettario, fissato ad 85.000€.

Regime Semplificato per Scultore

Il Regime Ordinario Semplificato invece prevede il calcolo del reddito imponibile attraverso la deduzione, dai ricavi, delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività, il versamento dell’Irpef, secondo il meccanismo a scaglioni, e il versamento di addizionali comunali e regionali.

Fatturazione per Scultore

Il Regime Forfettario inoltre, a differenza del Regime Ordinario Semplificato, prevede l’esonero dall’inserimento dell’Iva in fattura: al suo posto, sulle fatture di importo superiore a 77,47€, dovrai applicare il bollo del valore di 2€.

Potrai scegliere se addebitare o meno l’importo del bollo al cliente, tenendo presente che se sceglierai di addebitare il bollo al tuo cliente, anche i 2€ concorreranno alla formazione dei ricavi.

Se adotterai il Regime Ordinario Semplificato, che  prevede che venga applicata Iva in fattura, sarai soggetto al versamento dell’Iva trimestrale e al suo saldo annuale a seconda della compensazione tra Iva delle fatture di vendita e quelle di acquisto.

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