Aprire Partita Iva per periti industriali

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Aprire Partita Iva per periti industriali

Come aprire Partita Iva per periti industriali

Se vorrai svolgere la tua attività e aprire Partita Iva per periti industriali, dovrai prima di tutto iscriverti all’Albo professionale di riferimento e successivamente adottare il codice Ateco dedicato alla tua attività.

Il codice Ateco per i periti industriali è:

  • 74.90.91 – Attività svolte da periti industriali.

L’attività svolta in Partita Iva prevede degli adempimenti fiscali, ovvero i versamenti che dovrai effettuare di imposte e contributi.

Di seguito ti indicheremo tutto quello che c’è da sapere riguardo i suddetti adempimenti.

Contributi per periti industriali

I periti industriali in Partita Iva devono versare i contributi all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ovvero l’Eppi.

L’iscrizione alla cassa è obbligatoria per i periti industriali iscritti all’Albo che vogliono esercitare la libera professione, ma anche per le prestazioni svolte con competenze da perito industriale.

I contributi da versare sono:

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  • Contributo soggettivo: questo è obbligatorio e va versato nella misura del 18% del proprio reddito netto;
  • Contributo opzionale: non è obbligatorio e può essere versato dal contribuente con un’aliquota compresa tra 1% e 26% del proprio reddito;
  • Contributo integrativo: deve essere riportato in fattura ed è pari la 5% dell’importo della fattura;
  • Contributo di maternità: l’aliquota di quest’ultimo viene determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Le scadenze dei versamenti sono: 15 dicembre (primo acconto); 15 aprile (secondo acconto); 30 settembre (presentazione del modello EPPI 03 e  saldo).

Regime fiscale per periti industriali

Il regime fiscale che dovrai adottare per la tua Partita Iva dipenderà dalla tua situazione in particolare.

Potrai valutare di adottare il regime Forfettario per la tua Partita Iva se rispetterai tutti i requisiti da esso previsti.

Se adotterai il regime Forfettario per la tua partita Iva, oltre al versamento dei contributi, sarai soggetto al versamento di un’unica imposta, detta imposta sostitutiva con aliquota al 15%, che potrà essere ridotta la 5% per i primi anni di attività se:

  • non hai svolto, nei tre anni precedenti all’apertura della tua Partita Iva, attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • con la tua Partita Iva non svolgi in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
  • se rilevi un’attività già avviata da un altro soggetto, devi verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Se non potrai adottare il regime Forfettario, ricadrai obbligatoriamente nel regime Ordinario Semplificato.

Questo regime fiscale prevede il versamento dell’Irpef e  addizionali comunali e regionali e il reddito imponibile si calcola deducendo i costi realmente sostenuti dai ricavi ottenuti.

Le differenze sostanziali tra regime Forfettario e regime Semplificato sono l’imposta dovuta allo Stato e il modo in cui si calcola il reddito imponibile.

Infatti, mentre nel regime Semplificato si pagano Irpef, addizionali, ecc. e il reddito imponibile si calcola deducendo i costi dai ricavi ottenuti, nel regime Forfettario si paga solo l’imposta sostitutiva e il reddito imponibile viene calcolato applicando il coefficiente di redditività previsto per la propria attività ai ricavi conseguiti.

Per valutare la convenienza del regime Forfettario per la tua situazione dovrai verificare che il vantaggio derivante dall’applicazione del 15% dell’imposta sostitutiva (o del 5%) al posto che Irpef, addizionali, ecc. non venga vanificato dalla perdita di poter dedurre o detrarre altri tipi di spese.

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