Aprire Partita Iva per massofisioterapista

Partita Iva per massofisioterapista: quando devi aprirla e come farlo

Dopo aver conseguito la specializzazione e abilitazione necessaria per poter svolgere l’attività di massofisioterapista, se vorrai effettuare tale attività in maniera autonoma e continuativa nel tempo dovrai necessariamente aprire la tua Partita Iva.

Per procedere all’apertura della tua Partita Iva, dovrai inviare apposito modulo compilato all’Agenzia delle Entrate, nel quale dovrai indicare il Codice Ateco che vuoi adottare.

L’attività di massofisioterapista non prevede uno specifico Codice Ateco dedicato, motivo per il quale potrai scegliere tra uno dei seguenti suggeriti:

  • 86.90.21 – Fisioterapia
  • 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

che include:

-servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività’ di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.

-attività’ del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti

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Infine, non essendo prevista per la tua attività di massofisioterapista una Cassa previdenziale specifica, dovrai iscriverti alla Gestione Separata Inps, a cui versare i contributi.

Dopo aver così aperto la tua Partita Iva come massofisioterapista, dovrai scegliere il Regime fiscale da adottare, di cui andiamo subito a parlare nel paragrafo successivo.

Il Regime fiscale da adottare

Prima di aprire la Partita Iva o subito dopo averlo fatto, dovrai scegliere il regime fiscale da adottare, scelta che potrà ricadere tra il Regime Forfettario o Ordinario semplificato.

Se vorrai adottare il regime Forfettario, dovrai controllare per prima cosa di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione, ovvero:

  • Devi essere residente in Italia; se risiedi in un Paese dell’Unione Europea o appartenente ad uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), potrai applicare il Forfettario solo se produci almeno il 75% del tuo reddito complessivo sul territorio italiano;
  • Non devi fatturare prevalentemente (per più del 50% delle fatture totali da te emesse) nei confronti del tuo attuale datore di lavoro o di quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della tua Partita Iva, o verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
  • Se ti avvali di collaboratori/dipendenti, le spese che sostieni nei loro confronti dovranno essere inferiori ai 20.000 euro all’anno;
  • Non devi partecipare contemporaneamente all’attività in Partita Iva a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Non devi avvalerti di Regimi speciali Iva o di Regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • Non devi effettuare in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

Rispettando tutte le suddette condizioni, potrai adottare il Regime Forfettario per la tua partita Iva.

Se vorrai invece adottare il regime Ordinario semplificato, non dovrai assicurarti di rientrare in nessuna causa di esclusione ma sarai soggetto unicamente al rispetto di un solo limite, ovvero quello dei ricavi conseguiti: questi, infatti, non dovranno superare i 400.000 euro se vendi servizi e i 700.000 euro se svolgi un altro tipo di attività.

Procediamo ora ad analizzare la tassazione alla quale sarai soggetto aprendo la tua partita Iva come massofisioterapista sia che tu decida di adottare il Forfettario, sia se opterai per il Regime Ordinario tenuto nella contabilità semplificata.

Partita Iva per massofisioterapista: tassazione in Forfettario

Se adotterai il Regime Forfettario per la tua partita Iva di massofisioterapista, il reddito imponibile su cui verserai le tasse sarà dato dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.

Il coefficiente di redditività è una percentuale associata al Codice Ateco che hai adottato per la tua Partita Iva che ti fornisce la parte di ricavi che sarà tassate e dall’altra parte la percentuale di ricavi che ne sarà esclusa in quanto considerata totale di spesa forfettaria da te sostenuta.

Il coefficiente di redditività per te che sei un massofisioterapista è del 78%.

Sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente del 78%) dovrai versare:

  • Imposta sostitutiva
  • Contributi previdenziali

L’imposta sostitutiva è del 15%, ma per agevolare le nuove attività è prevista la possibilità di applicarla al 5% per i primi 5 anni di Partita Iva, ma per poterlo fare dovrai rispettare le condizioni previste, ovvero:

  • Non devi aver svolto, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in Partita Iva, attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
  • Se rilevi un’attività già avviata da un altro soggetto, devi verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Rispettando tutte le suddette condizioni, potrai applicare la riduzione d’imposta al 5% per i primi 5 anni di attività: tale riduzione sarà applicata direttamente in sede di Dichiarazione dei redditi e pertanto non dovrai tenere particolari comportamenti durante l’anno, solo assicurarti di rispettare i requisiti indicati.

Essendoti qualificato come Professionista, verserai i contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps per il 26,23% del tuo reddito.

Anche questa aliquota potrà essere ridotta: se infatti svolgi un contestuale lavoro dipendente o percepisci reddito da pensione, l’aliquota contributiva da applicare al reddito imponibile scenderà al 24%.

Partita Iva per massofisioterapista: tassazione in Ordinario semplificato

Se sceglierai di applicare il regime Ordinario semplificato, il reddito imponibile sarà dato dalla sottrazione dei costi che hai sostenuto durante l’anno ai ricavi conseguiti.

Sul reddito così prodotto dovrai versare:

  • Irpef;
  • Addizionali regionali e comunali;
  • Contributi previdenziali

L’Irpef da versare viene calcolata attraverso un meccanismo a scaglioni: più cresce il reddito, più cresce l’aliquota Irpef.

Per avere un’idea più precisa di quanto appena esposto, ti portiamo gli scaglioni Irpef attualmente vigenti e le relative soglie di reddito:

  • fino a 15.000: 23%
  • da 15.000,01 a 28.000: 27%
  • da 28.000,01 a 55.000: 38%
  • da 55.000,01 a 75.000: 41%

Gli addizionali regionali e comunali ammontano invece a circa il 2/3%.

Infine, anche applicando l’ordinario semplificato sarai soggetto al versamento dei contributi con le stesse modalità del Forfettario, ovvero li verserai alla Gestione Separata Inps per il 26,23% del tuo reddito, con la possibilità di ridurre la percentuale al 24% se percepisci anche reddito da lavoro dipendente o da pensione.

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