Aprire Partita Iva per chimici, costi, codice Ateco e documenti necessari per l’apertura: ecco di cosa occuperemo di seguito.
In questo articolo vogliamo informarti su come aprire Partita Iva per chimici.
Prima di tutto, per svolgere tale attività in Partita Iva dovrai:
- aver conseguito, con esito positivo, l’apposito Esame di Stato;
- aver effettuato l’iscrizione all’Albo Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
Successivamente potrai procedere con l’apertura della Partita Iva.
Per saperne di più sui costi che dovrai sostenere, puoi leggere il nostro articolo sull’argomento:
Costi di apertura Partita Iva
Fatta questa premessa, la prima cosa da dover definire nel momento in cui aprirai la tua Partita Iva, è il Codice Ateco.
Il Codice Ateco infatti è una sequenza alfanumerica (stabilita dall’ISTAT), che ha la funzione di classificare le attività economiche svolte in Partita Iva.
Il codice Ateco che dovrai adottare per la tua Partita Iva è il seguente:
- 72.10.29 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria n.c.a
che include:
– ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
– ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e della tecnologia
– ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche, della salute, del benessere e delle scienze veterinarie
– ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze agrarie, forestali e della pesca
– ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
– sequenziamento del DNA per la ricerca generale sui processi biologici
Sarai inquadrato come libero professionista, ma essendo iscritto ad un albo professionale, non dovrai versare i contributi alla Gestione separata Inps, ma all’Ente Previdenziale ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP).
Per maggiori informazioni circa gli importi e la scadenze, ti consigliamo di rivolgerti direttamente all’EPAP.
In base alle tue esigenze, potrai adottare uno dei seguenti Regimi fiscali:
- Regime Forfettario;
- Regime Ordinario Semplificato.
Il Regime Forfettario, per essere adottato, richiede il rispetto di tutti i requisiti richiesti.
Il Regime Forfettario viene anche detto “regime agevolato” in quanto prevede diverse semplificazioni come, ad esempio, il versamento di un’unica imposta sostitutiva, che sostituisce appunto le imposte previste dagli altri regimi fiscali (come l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali) e non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura.
Oltre all’imposta sostitutiva, dovrai versare i contributi, che come abbiamo visto in precedenza, sono dovuti all’EPAP.
Nel Forfettario, per determinare il reddito imponibile, è di fondamentale importanza la percentuale del coefficiente di redditività associato al tuo codice Ateco.
Al suddetto Codice Ateco è associato un coefficiente di redditività pari al 78%. Ciò significa che il 78% dei tuoi incassi sarà soggetto a tassazione, mentre il restante 22% ti sarà riconosciuto come “spesa forfettaria”.
L’imposta sostitutiva sarà applicata in percentuale nella misura del 15% sul tuo reddito imponibile.
Tale aliquota può essere ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se rispetterai determinate condizioni, riportate nel nostro articolo dedicato:
Se diversamente, opterai per il Regime Ordinario Semplificato, il metodo contributivo rimarrà invariato, ma sarai soggetto al versamento dell’Irpef secondo il sistema a scaglioni, in base al reddito percepito:
| 1° scaglione | reddito compreso tra 0 e 28.000 euro | Aliquota IRPEF pari al 23%; |
| 2° scaglione | redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro | Aliquota IRPEF pari al 33% |
| 3° scaglione | oltre 50.000 euro di reddito | Aliquota IRPEF pari al 43% |
Adottando il Regime Ordinario Semplificato, è dovuto anche il versamento di addizionali comunali e regionali.
Sarai, inoltre, tenuto all’applicazione dell’Iva in fattura, e di conseguenza sarai soggetto alla liquidazione Iva trimestrale e annuale.
Il Regime semplificato ti permette di “scaricare” le spese sostenute per svolgere la tua attività in Partita Iva, infatti il reddito imponibile in questo caso viene calcolato sottraendo ai ricavi:
- i costi sostenuti;
- eventuali oneri deducibili (contributi previdenziali, contributi per collaboratori domestici, donazioni a istituzioni religiose, etc.);
- l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’Inps o alla propria Cassa Previdenziale Specifica.
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