Aprire Partita Iva per architetti

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Aprire Partita Iva per architetti

Architetti aprire Partita Iva

Se stai valutando di aprire Partita Iva come architetto, devi tener conto di tutti gli adempimenti necessari per poter finalmente dare inizio alla tua attività autonoma. Dopo esserti iscritto all’Albo Professionale e dopo aver aperto la Partita Iva, dovrai iscriverti ad Inarcassa, ossia la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Essendo Inarcassa la tua Cassa previdenziale di riferimento, non dovrai aprire alcuna posizione contributiva all’Inps, a patto che tu non sia, contemporaneamente all’attività in Partita Iva, anche un lavoratore dipendente.

Il codice ATECO da utilizzare per la tua attività di architetto è il seguente:

  • 71.11.00 – Attività degli studi di architettura.

Aprire Partita Iva per architetti in Regime Forfettario o Semplificato: le differenze

Oltre al codice ATECO, se vorrai Aprire Partita Iva per architetti, dovrai scegliere se aderire al Forfettario, a patto che tu ne rispetta i requisiti di accesso e trovi convenienza ad adottarlo rispetto al regime Ordinario semplificato. Infatti, nonostante il Forfettario garantisca una grande quantità di vantaggi e semplificazioni fiscali, potresti comunque trovare maggiore convenienza a rientrare nel Regime semplificato.

Non è solamente un discorso di convenienza: vi è anche la possibilità che tu venga escluso da uno dei due Regimi perché non ne rispetti i limiti. Innanzitutto, considera che per accedere al Semplificato non devi aver conseguito ricavi per più di 400.000 euro se vendi servizi. Mentre, se vuoi adottare il Forfettario i tuoi ricavi non devono eccedere 85.000 euro.

Differenze tra Forfettario e Semplificato.

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  • aliquote d’imposta

In Forfettario sarai soggetto al versamento dell’imposta sostitutiva al 15% o al 5% (puoi usufruire della tassazione al 5% solo se rispetti determinati requisiti). In Semplificato le aliquote IRPEF partono dal 23% e arrivano fino al 43%, a seconda del tuo scaglione di reddito, e sarai soggetto anche ad addizionali regionale e comunali.

  • determinazione dei costi

Mentre nel Regime semplificato il reddito su cui agisce l’aliquota d’imposta si trova facendo ricavi meno costi, nel Forfettario i costi vengono determinati forfettariamente. In pratica si applica il coefficiente di redditività (che per gli architetti è pari al 78%) ai ricavi e in questo modo si trova il reddito su cui graverà l’aliquota d’imposta.

  • fatturazione elettronica

In Semplificato sei obbligato a fatturare elettronicamente verso qualsiasi soggetto, mentre in Forfettario se hai percepito ricavi inferiori a 25.000 € nel 2021, puoi ancora emettere fatture cartacee. Dal 2024, tutti i contribuenti saranno obbligati alla fatturazione elettronica.

  • applicazione dell’Iva

Se adotti il Forfettario non devi includere l’Iva nelle tue fatture di vendita, ma però l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura con un importo superiore a 77,47 euro. In Semplificato, invece, l’Iva va aggiunta all’imponibile e va anche dichiarata e versata in precise scadenze.

  • applicazione della ritenuta d’acconto

In forfettario puoi richiedere di non applicare la ritenuta d’acconto in fattura. Nel Regime semplificato, invece, i tuoi committenti si trattengono il 20% del tuo compenso a titolo di ritenuta d’acconto.

  • spesometro

In Semplificato devi effettuarne l’invio, in Forfettario no.

Tasse al 5% per le nuove Partite Iva architetto in regime forfettario. Puoi accedere?

Per coloro che aprono una nuova attività, esiste la possibilità di applicare un’aliquota di imposta agevolata pari al 5% per 5 anni. Per poter ottenere tale agevolazione devi rispettare alcuni limiti:

  • Non puoi semplicemente proseguire un’attività svolta in precedenza, anche se come lavoratore dipendente o impresa familiare;
  • Nei tre anni precedenti all’apertura della tua Partita Iva, non puoi aver svolto attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • Se rilevi un’attività già avviata da un altro soggetto, devi verificare che egli nell’anno precedente rispettasse i limiti per poter accedere al Forfettario.

In realtà la tassazione al 5% non è riservata unicamente alle nuove Partite Iva. Difatti, se tu hai già aperto la Partita Iva e rientri ancora nel quinquennio di apertura, puoi applicare l’aliquota ridotta (chiaramente a patto che rispetti i requisiti di accesso al Forfettario e i limiti indicati qui sopra).

Tasse da pagare nell’anno in Forfettario per una Partita Iva come architetto

Se con la tua Partita Iva da architetto hai deciso di adottare il Regime forfettario, allora dovrai versare:

  • L’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% (o al 5%).
  • I contributi previdenziali obbligatori alla Fondazione Inarcassa.

Esempio tasse da pagare in Regime forfettario per architetti:

Ricavi: € 44.000
Coefficiente di redditività: 78%
Reddito: € 34.320 (44.000 x 78%)
Imposta sostitutiva del 15%: € 5.148 (34.320 x 15%)

N.B: per semplicità non abbiamo dedotto dal reddito imponibile lordo i contributi previdenziali versati durante l’anno di attività. Per quanto riguarda i contributi obbligatori, puoi fare riferimento alle indicazioni fornite da Inarcassa. In ogni caso, brevemente, sappi che sarai tenuto al versamento:

  • del contributo soggettivo, con aliquota contributiva pari al 14,5%. É prevista una quota contributiva minima pari a 2.475 euro annuali per il 2023.
  • del contributo integrativo del 4%.
  • del contributo di maternità/paternità, di 44 euro per il 2023.

Volendo puoi anche versare un contributo facoltativo.

Scadenze acconti e saldo architetti in Regime forfettario

Quali sono le scadenze per il pagamento dell’imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali obbligatori? Iniziamo con le scadenze dell’imposta sostitutiva.

Entro il 30 Giugno dovrai versare:

  • il saldo dell’imposta sostitutiva relativa all’esercizio precedente.
  • il primo acconto (il cui saldo verrà versato l’anno successivo) pari al 50% dell’imposta sostitutiva.

Puoi rateizzare entrambi fino a 6 rate, di cui l’ultima entro il 16 Novembre.

Entro il 30 Novembre devi versare il secondo acconto (50%) dell’imposta sostitutiva.

Per quanto concerne, invece, i contributi previdenziali obbligatori, ti rimandiamo direttamente alla Cassa Previdenziale alla quale sei iscritto, ossia Inarcassa.

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