Domande e Risposte

Adempimenti fiscali per professionista in Forfettario

quali sono gli adempimenti fiscali di cui devo tenere conto come professionista in Regime Forfettario (codice ateco 85.59.90).

Di seguito le elenchiamo gli adempimenti fiscali come professionista in regime forfettario.

Prima di tutto, le ricordiamo che, per continuare ad adottare il regime Forfettario, dovrà sincerarsi di rispettare tutti i requisiti da esso previsti: Limiti regime forfettario

Il suo codice Ateco (85.59.00) prevede l’iscrizione alla Gestione Separata Inps verso la quale dovrà versare i contributi nella misura del 26,23% del suo reddito (ricavi x coefficiente di redditività).

Il regime Forfettario prevede inoltre il versamento di un’unica imposta con aliquota al 15%, che potrà essere ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se rispetta alcune condizioni: Regime forfettario imposta sostitutiva 5%

Adempimenti

I suoi primi adempimenti saranno quindi in sede di Dichiarazione dei redditi, dove effettuerà i versamenti secondo il seguente schema:

30 giugno 2024

  • saldo imposta sostitutiva 2023
  • saldo contributi 2023
  • 1° acconto 50% imposta sostitutiva 2024
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  • 1° acconto 40% contributi 2024

È possibile rateizzare l’importo dovuto fino a 6 rate, l’ultima dovrà essere obbligatoriamente versata entro il 16 novembre 2023.

30 novembre 2024

  • 2° acconto 50% imposta sostitutiva 2024
  • 2° acconto 40% contributi 2024

Gli importi di novembre non possono essere rateizzati.

Se vorrà sapere quanto sarà tenuto a versare in sede di Dichiarazione dei redditi le ricordiamo che trova tutti i simulatori su FlexTools: Servizi Gratuiti

Nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti durante l’anno riguardanti i suoi dati personali o quelli della Partita Iva dovrà contattare il suo commercialista, in modo da valutare la necessità di comunicazioni verso l’Agenzia delle Entrate: infatti alcune omesse dichiarazioni potrebbero farla incorrere in sanzioni.

Fatturazione

Per quanto riguarda la fatturazione, con il regime forfettario, può scegliere di:

  • emettere fatture cartacee se nel 2021 non ha superato i 25.000 euro di fatturato (riproporzionati ai giorni di attività se ha aperto Partita Iva nel corso del 2021);
  • emettere fatture elettroniche, se soggetto all’obbligo.

Le suggeriamo di aderire alla fatturazione elettronica da subito, in quanto dal 1° Gennaio 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti.

Le ricordo che, sulle fatture emesse superiori a 77,47 euro, dovrà applicare la marca da bollo di 2 euro:

  • se emette fatture cartacee, la marca dovrà essere acquistata in tabaccheria e avere data antecedente a quella della fattura, per questo le consiglio di acquistare qualche marca da bollo da tenere di scorta in modo da averne sempre a disposizione (non scadono);
  • se emette invece la fattura elettronica, l’imposta di bollo sarà assolta attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate con la somma dei bolli emessi nei 3 mesi precedenti, alle scadenze che noi le ricorderemo.

Le ricordiamo che per inviare le sue fattura ha tempo:

  • 12 giorni dalla data di creazione della fattura (se non ha ancora ricevuto il pagamento);
  • 12 giorni dalla data del pagamento.

Importante: se emetterà fatture elettroniche (trasmesse al Sistema di Interscambio) si ricordi che sarà necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate la conservazione e la consultazione dei documenti.

Approfondisci: Servizio di conservazione elettronica

Questa scelta permette gratuitamente di archiviare a norma tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute e, a nostro parere, è opportuno delegare l’Agenzia delle Entrate per tale adempimento. Consigliamo di accettare la conservazione e la consultazione anche se emetterà fatture cartacee.

N.B. Le fatture verso l’estero devono essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico al Sistema di Interscambio.

Approfondisci: Come si fa una fattura elettronica per un cliente all’estero?

Fatture di acquisto (se non fa acquisti dall’estero può ignorare questo paragrafo)

Se riceve una fattura dall’estero da un suo fornitore o, se utilizza una piattaforma online, le vengono trattenute delle commissioni senza che sia riportata l’imposta, dovrà procedere all’integrazione dell’Iva con l’aliquota presente in Italia entro il 16 del mese successivo alla data della fattura di acquisto, compilando il modello F24.

Approfondisci: Come compilare il modello F24 – Codice Tributo 6493

L’integrazione dell’Iva deve essere seguita da un’autofattura emessa in formato elettronico al Sistema di Interscambio.

L’autofattura va trasmessa al Sistema di interscambio entro il 15 del mese successivo e l’Iva va integrata entro il 16 del mese successivo.

Dovrà creare l’anagrafica cliente (che in realtà è il suo fornitore) riportando i campi obbligatori e il codice destinatario “0000000” (sette volte zero).

L’obbligo non trova luogo per:

  • operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
  • operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché
  • quelle, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972.

L’ultimo caso è relativo a alcune tipologie di operazioni estere poco frequenti, come cessioni di beni immobili, alberghi, ristoranti, acquisto carburante…

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